Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Decreto Rilancio: le principali novità in materia di patrimonio pubblico e concessioni


E’ stato pubblicato in G.U.  il cd. “decreto rilancio” d.l.n. 34/2020, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto legge precitato in materia di patrimonio pubblico e concessioni.

L’art. 164, concernente la “Valorizzazione del patrimonio immobiliare”, stabilisce che all’articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  in riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare questo sia favorito da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti.

All’articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stato aggiunto il comma 5 bis il quale ha previsto che, nel rispetto delle finalità del programma pluriennale ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, si potrà  procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica.

Il valore dei beni da porre a base d’asta sarà decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita.

Le predette dismissioni saranno effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.

All’articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  è stato inserito il seguente articolo:

“In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei  suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell’articolo 952 e seguenti del codice civile.”

L’art. 182, concernente “Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico”, stabilisce che al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da COVID-19,    gli operatori proseguiranno l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già rilasciati.

L’art. 201, concernente l’ “Incremento Fondo salva-opere”, dispone che al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere , è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per  l’anno 2020.

L’erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, sarà effettuata per l’intera somma spettante.


Richiedi informazioni