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Dpcm 17 maggio 2020: le misure anti-contagio


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 126 del 17 maggio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, concernente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il D.P.C.M. prevede una serie di misure riguardanti le nuove misure di contenimento del contagio.

L’art. 2 dispone l’applicazione delle seguenti misure sull’intero territorio nazionale:
a) tutte le  attività  produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall’articolo 1,   dovranno rispettare   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di cui all’allegato 12 al presente decreto in commento, nonché, per i rispettivi ambiti di  competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui all’allegato 13 al presente decreto, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all’allegato 14 al presente decreto in commento.

L’art. 3 dispone altresì l’applicazione delle seguenti ulteriori misure sull’intero territorio nazionale:

a) il personale sanitario si dovrà attenere alle appropriate misure  per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle  singole  strutture  dovranno provvedere  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è  espressamente raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità;

c) nei  servizi  educativi  per  l’infanzia, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, dovranno essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 al presente decreto;

d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  dovranno promuovere  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all’allegato  16  al presente decreto in commento anche   presso   gli   esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti  i locali aperti al pubblico, dovranno essere  messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza dovranno adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g) è raccomandata l’applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16 al presente decreto;

h) è obbligatorio usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di  disabilità  non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

i) ai fini dell’applicazione delle misure anti- contagio possono essere utilizzate  mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si dovrà aggiungere alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie.

 


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