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Decreto Rilancio: le principali novità per le p.a.


L’art 105, concernente il “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla  povertà  educativa”, ha disposto che per  sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, una quota di risorse sarà destinata ai comuni, per finanziare iniziative volte a introdurre:

1) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

2)progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Per tali finalità  il fondo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020.

L’art 106, concernente il “ Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” ha stabilito che per assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020,  è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui  3  miliardi  di euro in favore dei comuni  e  0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di province  e  città  metropolitane.

Con decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro il 10 luglio 2020,  saranno individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19.

Per monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, rispetto ai fabbisogni di spesa,  è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato.

Il tavolo esaminerà le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa.

Il Ragioniere generale dello Stato, potrà attivare monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

L’art. 109 concernente i “Servizi delle pubbliche amministrazioni” ha previsto che per quanto concerne le prestazioni individuali domiciliari, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici,  e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniranno, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi,  prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma.

Inoltre le pubbliche amministrazioni potranno riconoscere, ai gestori, un contributo tenendo  in considerazione le entrate residue mantenute dagli stessi gestori.

A seguito dell’attivazione dei servizi è fatta  salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia , dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

L’art. 114, concernente il Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di     scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, ha stabilito che in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti tutti i termini riguardanti i precitati settori sotto riportati:

a) il  termine  di  cui  all’articolo  30,  comma  14-ter,  terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  è  fissato  al  15 luglio;     b) il termine  di  cui  all’articolo  30,  comma  14-ter,  quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  è fissato  al  30 agosto;     c) il  termine  di  cui  all’articolo  30,  comma  14-ter,  sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  è  fissato  al  15 novembre.


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