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Decreto Rilancio: le principali novità per le p.a.


L’art. 81 concernente “Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti         amministrativi in scadenza”, ha modificato l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aggiungendo che  ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validita’ sino al 15 giugno 2020.  Inoltre i termini di accertamento e di notifica delle sanzioni  di cui  agli artt. 7 e 11 del d.lgs. 322/1989 sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

L’art. 83 concernente la “sorveglianza sanitaria” ha previsto che per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio personale che possono caratterizzare una maggiore rischio.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale  può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che  provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

Per sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021.

L’art. 89 concernente  “Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali” ha stabilito che,  ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione.

Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Ai fini delle rendicontazioni, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi potranno includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all’emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi.

L’art. 104, concernente “Assistenza e servizi per la disabilità” ha disposto che al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e anche per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, viene incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020.

Per potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare viene incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono previste anche misure di sostegno alle strutture a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, ed è stato istituito un Fondo cd. “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l’anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.


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