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Decreto Rilancio: le principali novità per le p.a.


E’ stato pubblicato in G.U.  il cd. “decreto rilancio” d.l.n. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto legge precitato.

L’art. 12  concernente l’“Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi” ha disposto che ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi  o altri sanitari delegati, dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria del MEF i seguenti dati:

-avviso di decesso;

-certificato necroscopico;

-denuncia della causa di morte;

-attestazione di nascita;

-dichiarazione di nascita.

Il Sistema Tessera Sanitaria renderà immediatamente disponibili i dati:

1)all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);

2)tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;

3) all’ISTAT.

L’art. 29 concernente “Incremento fondo per il sostegno alle locazioni” dispone che il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 431/1998 è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19.

L’art. 30 concernente la “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche” ha stabilito che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dovrà disporre con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. Inoltre l’Autorità dovrà rideterminare, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

1)sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

2)per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2020.

L’Art. 45 concernente “Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 da parte dei comuni”, ha previsto che i comuni destinatari delle risorse per gli interventi imprenditoriali in  aree di degrado urbano di cui all’art. 14 della legge 266/1997 possano utilizzare la quota per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


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