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Lombardia, del. n. 65 – Convenienza economica delle transazioni


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito al criterio della convenienza economica della transazione, e in particolare se sia corretto assumere quali criteri rilevanti, al fine di decidere se sottoscrivere o meno un accordo transattivo in corso di lite:

  • l’effettivo risparmio di spesa che ne potrebbe conseguire;
  • l’entità delle somme ottenibili in caso di sentenza favorevole;
  • la proporzionalità tra l’importo della domanda azionata e quello ottenibile in sede transattiva, anche tenendo conto dei danni supposti inizialmente laddove fossero stati ridimensionati per effetto di azioni assunte successivamente dall’azienda.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 65/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto i quesiti posti, non solo non riguardino l’interpretazione di una norma di contabilità pubblica, ma sottendano, al contempo, valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa dell’Ente, al fine di ottenere un vaglio di legittimità e di merito, rispetto ad una decisione che rientra invece nell’esclusiva discrezionalità dell’Ente.

Secondo il Collegio risulterebbero esservi in caso di resa del parere richiesto, inoltre, potenziali interferenze e/o sovrapposizioni con altre funzioni attribuite alla Corte dei conti, nonché con quelle attribuite ad altre magistrature.

Per questi motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 65 – 20


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