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Decreto Rilancio: liquidità alle imprese appaltatrici


E’ stato pubblicato il cd. “Decreto Rilancio”, d.l. n. 34/2020, nella GU n. 128 del 19 Maggio 2020, concernente “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto ha stabilito, tra le altre, nuove misure in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

L’art 65 concernente “Esonero temporaneo contributi Anac”, ha disposto che le stazioni appaltanti e gli operatori economici  sono esonerati dal versamento dei contributi all’ANAC, per tutte le procedure di gara avviate dalla  data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre ANAC farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Gli oneri di cui all’articolo in commento sono valutati in 25   milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e  indebitamento netto.

Peculiare è inoltre l’art. 207 concernente “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, il quale ha disposto che in relazione alle procedure disciplinate dal d.lgs. 50/2016 i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, fossero già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del predetto decreto in commento, e in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, rispetto alle procedure in cui, alla medesima data, fossero già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non fossero scaduti i relativi termini, e  in ogni caso per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35 c.18 del d.l 50/2016, puo’ essere incrementato fino al 30 %, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Fuori dai casi sopra descritti, l’anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 % del prezzo e compatibilmente con le risorse annuali stanziate  che sono a disposizione della stazione appaltante, anche  in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito  di  un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.Ai fini del riconoscimento dell’ eventuale anticipazione, si applica l’art. 35, c. 18, secondo, terzo, quarto e quinto periodo del d.l. 50/2016. Inoltre, la determinazione dell’importo massimo attribuibile verrà effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

Leggi il decreto legge
d.l. 34-2020


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