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Piemonte, del. n. 44 – Conferimento beni in uso a fondazioni


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta imputazione nel bilancio dell’ente, e nei bilanci delle fondazioni da esso partecipate, dei beni patrimoniali da conferire a tali organismi ai sensi dell’art. 115, comma 7 del d.lgs. 42/2004.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 44/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile:

– sotto il profilo soggettivo, in quanto sebbene il quesito sia stato posto da soggetto legittimato, ovvero il Sindaco per il tramite del C.A.L. ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 131/2003, il quesito in realtà risponde agli interessi delle fondazioni e non dell’ente richiedente.

Come precisato dalla presente Sezione, la tassatività dei soggetti legittimanti a richiedere parere è da intendersi oltre che sotto il profilo nominativo anche sotto il profilo sostanziale, pertanto sebbene la richiesta sia stata formulata da un soggetto legittimato a presentarla, la questione è destinata ad avere effetti nell’ambito di enti non legittimati;

-sotto il profilo oggettivo, in quanto il quesito posto non specifica quale sia la norma legislativa sulla quale si incentra il dubbio interpretativo e su cui la presente Sezione è stata chiamata a pronunciarsi.

I magistrati contabili hanno ricordato che la Corte dei Conti non svolge una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e non può tradursi in un’ingerenza nella concreta attività gestionale e amministrativa degli enti pubblici, che ricade nella loro esclusiva sfera di competenza, e né la funzione consultiva della Corte dei Conti può interferire in concreto con le funzioni e le competenze di altri organi giurisidizionali.

Pertanto, la Corte dei Conti può solo fornire pareri volti ad ottenere un esame del quesito da un punto di vista astratto e generale, mentre la richiesta di parere in commento si configura come un vaglio preventivo su un atto concreto che il Comune intende adottare e per il quale ha già avviato le procedure di rito, in ragione della specificità e dell’estremo dettaglio con cui è stata posta la richiesta di parere.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Tuttavia, la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha precisato che gli immobili, oggetto di usufrutto e di disamina, rivestono particolare interesse artistico storico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004, pertanto ai sensi di quanto previsto all’allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, punti sub 4.18 e sub 6.1.2 i  beni culturali non sono assoggettati ad ammortamento.

Di conseguenza, ne deriva che non sia ragionevole assegnare a tali beni un valore pari a zero, in quanto il bene, conferito in uso, resta comunque in capo al Comune che ne conserva la nuda proprietà e dalla quale ne derivano oneri manutentivi; tali beni potrebbero infine rientrare nel patrimonio dell’ente  in piena proprietà in qualsiasi momento laddove l’ente decidesse di cessare dalla partecipazione nelle fondazioni  usufruttarie.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 44 – 20


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