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Sicilia, del. n. 47 – Stabilizzazioni dei precari


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se le risorse utilizzate per la stabilizzazione di precari debbano o meno essere considerate ai fini del rispetto del tetto di spesa di personale flessibile disposto dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, e se sia possibile garantire i servizi essenziali dell’ente assumendo personale da impiegare in cantieri edili finanziati da fondi comunali, non gravanti sul tetto di spesa 2009 per il personale a tempo determinato.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 47/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio 2020, hanno ribadito, richiamando quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, ex art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 e art. 3, comma 1 della L.R. Sicilia n. 27/2016, che l’ammontare delle risorse impiegate per la stabilizzazione dei precari debba essere scomputato dal tetto di spesa per il personale flessibile sostenuto nell’anno 2009, quale tetto imposto dalla normativa nazionale.

La Corte dei Conti ha ricordato che, anche in caso di raggiungimento del limite di spesa per il personale flessibile sostenuto nell’anno 2009, qualora ricorrano i presupposti individuati dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 15/2018, possono permanere spazi per assumere personale a tempo determinato per gli enti di piccole dimensioni, come nel caso di specie, qualora questi ottemperino agli obblighi di riduzione della spesa di personale, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006, e purché le nuove assunzioni flessibili siano motivate dall’effettiva necessità di garantire i servizi essenziali dell’ente.

Infine secondo la magistratura contabile ha precisato che gli enti che non possono garantire i  servizi essenziali non possono assumere personale da impiegare in cantieri edili finanziati da fondi comunali, in quanto ciò costituirebbe un aggiramento del limite del tetto di spesa per il personale flessibile, sostenuto nell’anno 2009, e delle esclusioni dal predetto tetto di spesa previste dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, del. n. 116/2018).

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, le risorse impiegate per la stabilizzazione dei precari devono essere scomputate dal tetto di spesa per il personale flessibile sostenuto nell’anno 2009, previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 47 – 20


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