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Enti Locali: le novità della legge di conversione del d.l. Cura Italia


La legge n. 27/2020, di conversione del d. l. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” e in vigore dal 30 aprile 2020, ha introdotto una serie di ulteriori novità di interesse per gli Enti Locali.

  • Art. 62-bis: introdotto dalla legge di conversione, dispone la proroga di dodici mesi degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, agli ascensori e alle scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato, nel caso in cui non sia possibile effettuare le verifiche e il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 103/2012 e n. 144/2016;
  • Art. 65: in sede di conversione è stato introdotto il co. 2-bis, con il quale è disposto che il credito di imposta per botteghe e negozi, di cui all’art. 65 co. 1, non concorre alla formazione del reddito ai fini IRAP.

Per accelerare l’erogazione delle risorse per la riduzione del disagio abitativo, è anticipato il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata, per l’anno 2020, al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, l. 431/1997) e al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, co. 5, d. l. 102/2013).

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le regioni sono chiamate ad attribuire ai comuni, con procedura d’urgenza, le risorse assegnate, che possono essere utilizzate anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e del pagamento della spesa;

  • Art. 68: il nuovo co. 2-bis prevede la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione, a partire dal 21 febbraio 2020, per le persone fisiche con residenza o sede operativa nei comuni individuati dall’allegato 1 del d.P.C.m. 1° marzo 2020, e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano sede legale od operativa in quegli stessi comuni;
  • Art. 72-bis: introdotto con la legge di conversione prevede la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei pagamenti delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei comuni individuati dall’allegato 1 del d.P.C.m. 1° marzo 2020.

È inoltre previsto che entro centoventi giorni, a partire dal 2 marzo 2020, l’ARERA debba disciplinare la rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento oggetto di sospensione dei termini, individuando anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  • Art. 73: in sede di conversione è stato introdotto il co. 2-bis, che prevede che le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative possano essere svolte in videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dagli atti regolamentari interni;
  • Art. 86-bis: introdotto con la legge di conversione prevede nuove disposizioni in materia di immigrazione, relative agli enti locali titolari di progetti di accoglienza in essere in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività siano state prorogate fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla stessa data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019.

Tali enti, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni di cui al d. lgs. 50/2016, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle leggi di prevenzione di cui al d. lgs. 159/2011 e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. Le prefetture e gli enti locali possono utilizzare, fino al termine dello stato di emergenza, le strutture del sistema di protezione di cui al co. 1, fino al termine dello Stato di emergenza, ai fini dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria sottoposti alle misure di quarantena;

  • Art. 90-bis: introdotto dalla legge di conversione dispone che la Carta famiglia nazionale, emessa dai singoli comuni, che attesta lo stato della famiglia al momento del rilascio ed ha una durata biennale dalla data di emissione, precedentemente rilasciata alle famiglie con almeno tre figli minori a carico, è ora estesa alle famiglie con almeno un figlio a carico, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’art. 19 co. 1 d. l. 223/2006;
  • Art. 121-bis: introdotto dalla legge di conversione prevede che i soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all’art. 58 co. 5-ter del d. l. 69/2013, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura, per ragioni sanitarie, dell’istituzione scolastica o educativa di titolarità, possono prendere servizio provvisoriamente presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali.

Leggi la legge di conversione
L. 24 aprile 2020, n. 27


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