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Rinegoziazione Prestiti EE.LL.: la Circolare CDP


La rinegoziazione dei prestiti originari è ammessa per gli enti che abbiano approvato il bilancio di previsione 2020 o la relativa variazione.

Eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2020, ove già autorizzate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati.

La CDP si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all’andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.

I prestiti oggetto di rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dalla circolare in commento, avranno le seguenti principali caratteristiche:

  • Il Debito residuo rinegoziato sarà pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
  • Dovrà essere corrisposta al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari (ovvero al tasso di interesse ante- rinegoziazione;
  • Dovrà essere corrisposta invece al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati;
  • Corresponsione di rate semestrali costanti posticipate (piano di ammortamento c.d. francese) calcolate al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati, dal 30 giugno 2020 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati;
  • La Scadenza del Prestito Rinegoziato è fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
  • Il tasso di interesse fisso post rinegoziazione è determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione, secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione, ed assicura l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario  e del prestito rinegoziato;
  • Facoltà di CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione, ex art. 1456 del codice civile, in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex art. 206 del d.lgs. 267/2000, entro il termine  del 30 luglio 2020. Il contratto è risolvibile, oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi dei seguenti eventi:
  1. Mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 gg dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
  2. Destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
  3. Non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente, relativamente al rapporto di finanziamento;
  4. Le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n.1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;
  • Nei casi di risoluzione e recesso del contratto di rinegoziazione, di cui ai punti precedenti, torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i prestiti originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia da ciascun prestito originario;
  • Si applica la disciplina del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all’Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n.1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

Leggi la circolare
CDP Circolare n.1300-2020


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