Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Dpcm 26 aprile 2020: misure per il trasporto pubblico


Allegato 8 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il protocollo di cui all’allegato 8, ha disposto una serie di adempimenti nell’ambito del trasporto pubblico e nella filiera degli appalti funzionali al servizio e alle attività accessorie e di supporto correlate.

Per tutti i predetti settori, sono previsti:

  • l’obbligo di informazione, da parte dei responsabili, sul corretto utilizzo e gestione dei dispositivi di protezione individuale e l’adozione degli stessi, e in subordine dei separatori di posizione, per i lavoratori che non possono mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • l’appropriata sanificazione dei locali e dei mezzi, secondo le modalità definite con apposita circolare dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità e l’installazione, dove possibile, di dispenser di soluzione idroalcolica a uso dei passeggeri;
  • il contingentamento della vendita dei biglietti, così da evitare un eccessivo assembramento sui mezzi di trasporto e da garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
  • l’adozione di strumenti per la rilevazione della temperatura corporea nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc.);
  • il divieto di trasferta, con l’eccezione delle attività che richiedono necessariamente tale modalità, e la sospensione delle attività di formazione non effettuabili da remoto;

Sono inoltre adottate una serie di misure per i singoli settori:

  • Settore aereo: gli addetti che dovessero entrare in contatto diretto con i passeggeri, ovvero nei casi in cui fosse impossibile la distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale;
  • Settore autotrasporto merci: gli addetti al trasporto, se sprovvisti di guanti e mascherine, dovranno restare a bordo dei propri mezzi al momento di accedere ai siti di carico/scarico merci, nei quali deve essere assicurato che le operazioni propedeutiche, incluse la consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra autisti e operatori o quantomeno nel rispetto rigoroso della distanza interpersonale di un metro. Nel caso in cui non sia possibile il mantenimento della distanza interpersonale, vige l’obbligo dell’utilizzo di mascherine;
  • Settore trasporto pubblico locale: le aziende dovranno procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici, inclusi i mezzi di trasporto ferroviario, almeno una volta al giorno. È prevista l’adozione di accorgimenti per la separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri e la salita e discesa su/dagli autobus deve avvenire dalle porte centrali e posteriori. Sono inoltre sospese l’attività di vendita e di controllo dei biglietti a bordo;
  • Settore ferroviario: nei cd. Grandi Hub (Milano C.le, Firenze S.M.N. e Roma Termini) e in tutte le altre stazioni, compatibilmente con i flussi di traffico e con le rispettive capacità organizzative, sono previsti:
    • la messa a disposizione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale e il divieto di contatto interpersonale con la clientela, con l’eccezione dei casi di emergenza in cui non sia possibile rispettare tale divieto;
    • il proseguimento delle attività di monitoraggio e di security nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza;
    • l’adozione di un contingentamento dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comune e comunque il rispetto, nelle stesse, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, la disponibilità di gel igienizzante preparato secondo le linee guida OMS, nonché l’implementazione di ulteriori misure di sicurezza nelle aree comuni in cui non sia possibile l’aerazione naturale;
    • l’isolamento in idonei spazi attrezzati, all’interno di carrozze separate rispetto agli altri utenti, per i passeggeri che presentino sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19, e la sanificazione completa obbligatoria di tali spazi prima del successivo utilizzo;
  • Settore marittimo e portuale:
    • è richiesto di evitare contatti tra personale di bordo e di terra, il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale minima di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, che devono essere messi a disposizione dalle imprese, sia in favore del personale di bordo che presso gli altri siti aziendali;
    • è previsto inoltre il rafforzamento dei servizi di pulizia, anche attraverso macchinari specifici per la disinfezione dei locali di bordo, nonché la sanificazione obbligatoria e frequente degli ambienti, che nel caso delle navi dovrà avvenire durante la sosta in porto;
    • sono previsti l’isolamento a bordo e lo sbarco per i passeggeri che presentino sintomi di infezione da COVID-19, e la successiva, immediata sanificazione dei locali prima del successivo utilizzo;
    • saranno adottati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che possano consentire di evitare congestionamenti e affollamenti di persone;
  • Servizi di trasporto non di linea: è richiesto che i passeggeri non vadano a occupare il posto a sedere di fianco al conducente. È inoltre previsto che sui sedili posteriori non possano essere trasportati più di due passeggeri, comunque distanziati il più possibile, e che il conducente indossi i dispositivi di protezione individuale.

Richiedi informazioni