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Garante privacy: accesso civico per opere abusive


Il Garante della Privacy, con il recente provvedimento n. 57 del 16 marzo 2020, è stato chiamato da parte di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un Comune a rilasciare il proprio parere relativamente ad una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego ad un’istanza di accesso civico, avente ad oggetto il rilascio della copia degli elenchi mensili dei rapporti comunicati dal Comune stesso agli organi di Polizia Municipale, riguardanti opere e lottizzazioni abusive ai sensi dell’art. 31 del d. p. r. 380/2001 (“interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”).

Il Comune aveva negato l’accesso agli atti richiesti, ai sensi dell’art. 5-bis del d. lgs. 33/2013, co. 1, lett. f) e g), in quanto relativamente agli abusi edilizi potevano essere in corso procedimenti penali, e pertanto in caso di ostensione dei dati richiesti verrebbe a configurarsi un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici relativi alla conduzione di indagini e al regolare svolgimento delle attività ispettive, nonché alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati in conformità a quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 2, lett. a) d. lgs. 33/2013.

L’Autorità, in riferimento ai profili di propria competenza, ovvero alla protezione dei dati personali, ha sottolineato come un eventuale pregiudizio in tal senso vada valutato in funzione del regime di pubblicità amplificato dei documenti che si ricevono a seguito di un istanza di accesso civico, i quali, diversamente dai documenti oggetto di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990, divengono pubblici, e chiunque ha diritto di utilizzarli e fruirne gratuitamente, pur nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD UE n. 679/2016), di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.

Nel caso di specie, l’Autorità ha altresì sottolineato come la normativa statale, ex art. 31, co. 7 del d.p.r. n. 380/2001, preveda la redazione e pubblicazione mensile, tramite affissione nell’albo comunale, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente e oggetto di rapporti degli organi di polizia e delle relative ordinanze di sospensione, nonché la trasmissione di tali dati all’autorità giudiziaria competente, al Presidente della giunta regionale e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La norma sopra citata tuttavia non specificherebbe, ad avviso dell’Autorità,  a quali dati si riferisca tale obbligo, prevedendo inoltre che le informazioni possano restare online per un periodo di tempo limitato e sufficiente al perseguimento degli scopi per i quali vengono pubblicate.

Alla luce della normativa vigente, e nel rispetto delle predette limitazioni previste dal RGPD UE n. 679/2016, il Garante ha ritenuto che nella fattispecie nulla osta all’ostensione tramite accesso civico generalizzato dei documenti richiesti, ed ha invitato il Comune a valutare la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale, ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, mediante oscuramento dei dati sensibili quali l’indirizzo dello stabile abusivo e il nome del proprietario committente, la cui conoscibilità potrebbero arrecare un effetto negativo ai controinteressati.

Leggi il provvedimento
Garante Privacy – parere istanza accesso civico – 16 marzo 2020


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