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Coronavirus: le novità del nuovo d. l.


Art. 2 – misure di contenimento
Le misure previste dall’art. 1 potranno essere adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché dai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
I suddetti decreti potranno essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli  altri  ministri competenti per materia.
Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti saranno adottati sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile.
Qualora non siano stati ancora adottati tali provvedimenti, e fino a tale momento, in caso di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure sopra riportate potranno essere adottate dal Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Continuano a trovare applicazione:
– gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del d.l. n. 6/2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 833/1978;
– i termini originariamente previsti per le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 ancora vigenti alla data del 27 marzo 2020;
– le altre misure, ancora vigenti al 27 marzo 2020, nel limite di ulteriori dieci giorni.
Per gli atti adottati ai sensi del decreto in commento i termini per il controllo preventivo della Corte dei  conti,  di  cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 340/2000, sono dimezzati.
In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli artt. 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge n. 241/1990.

Art. 3 – misure urgenti regionali
La disposizione prevede che in attesa dell’adozione dei decreti del Presidente  del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del  rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle previste sopra di cui all’articolo 1, esclusivamente nell’ambito  delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare  l’emergenza  in contrasto con le misure statali, né eccedere i limiti ulteriormente restrittivi eventualmente disposti dalle Regioni.
La presente disposizione si applicano anche agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4 – Sanzioni e controlli
La disposizione prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 400 a euro 3.000 a chi non rispetta le misure di contenimento previste dall’art. 1 del presente decreto, individuate e applicate con i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Presidenti delle Regioni o dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, salvo che il fatto costituisca reato.
Non si applicano le sanzioni contravvenzionali in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Qualora non venissero rispettate le misure di contenimento previste dal presente decreto mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra saranno aumentate fino a un terzo.
Nei casi di cui all’articolo 1, lettere i), m), p), u),v), z) e aa), si applicherà altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Le violazioni saranno accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In materia di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicheranno i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Le sanzioni applicabili invece in caso di violazione delle misure previste dai DPCM vigenti o dai decreti dei presidenti delle regioni interessate, ovvero da decreti del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, saranno irrogate dal Prefetto.
Le sanzioni per le violazioni delle misure regionali di cui all’articolo 3 saranno invece irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
Ai relativi procedimenti si applicherà la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi di cui all’articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
All’atto dell’accertamento delle predette violazioni, ove necessario al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente potrà  disporre  la  chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
Il periodo di chiusura provvisoria sarà scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa sarà raddoppiata e quella accessoria  sarà applicata nella misura massima.
Salvo che il fatto costituisca reato di delitto colposo contro la salute pubblica, ex art. 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus sarà punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, inoltre, se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena sarà allora aumentata, ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Le disposizioni del presente articolo poiché sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicheranno anche alle violazioni commesse anteriormente alla data del 27 marzo 2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative saranno applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Si applicheranno in quanto compatibili le disposizioni in materia di procedimenti definiti con sentenza irrevocabile e di trasferimento degli atti all’autorità amministrativa competente di cui agli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 507/1999.
Il  Prefetto,  informando  preventivamente  il  Ministro dell’interno, assicurerà l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Al fine di assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2, è attribuita la qualifica di agente di pubblica Sicurezza al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del  Prefetto  competente.

Art. 5 – disposizioni abrogate
La presente disposizione abroga:
– il precedente d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
– l’articolo 35 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

Leggi il decreto
D.L. 25 marzo 2020, n. 19


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