E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione da COVID-19:
Art. 73 – Semplificazione in materia di organi collegiali
La disposizione in commento dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza che i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, che sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e che vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del d.lgs. 267/2000, nonché venga data adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo modalità individuate da ciascun ente. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza:- i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non siano previste negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
– è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge n. 56/2014, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani;
– le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, potranno riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno agli adempimenti di cui sopra con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Art. 75 – Acquisto sistemi informativi per lavoro agile La disposizione prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, definite dall’articolo 3 del d.lgs. 50/2016, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la CONSOB e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, siano autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del d.l. n. 179/2012 e all’articolo 4, comma 2, del d.l. n.3/2015.
Le amministrazioni:
– dovranno trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica gli atti con i quali saranno indette le suddette procedure negoziate;
– potranno stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011. Al termine delle suddette procedure di gara, le amministrazioni stipuleranno immediatamente il contratto ed avvieranno l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016.
Gli acquisti di cui alla presente disposizione devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dovranno prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal d.lgs. n. 82/2005.
Dall’attuazione della presente disposizione non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le p.a. procederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 77 – Sanificazione degli ambienti scolasticiL’art. 77 prevede che, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, sia autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006.
Art. 80- Consultazione referendaria
La disposizione prevede che il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, avente ad oggetto «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», sia fissato in 240 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.
Art. 86- Ripristino funzionalità degli istituti penitenziari
Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del DPCM in data 8 marzo 2020.
Fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure in caso di somma urgenza di cui all’articolo 163 del d.lgs. 50/2016, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.
Art. 87- sospensione delle procedure concorsuali e lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle p.a. di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che, conseguentemente:
- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione, in tali casi non trova applicazione la disposizione dell’art. 18, comma 2, della legge n. 81/2017 in materia di responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e per il buon funzionamento degli strumenti tecnologici nella disponibilità del dipendente.
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 previsto per i congedi straordinari.
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative agili, ivi incluse le procedure riservate al personale interno per le progressioni previste dall’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017.