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Decreto “Cura Italia”: ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure  di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione da COVID-19:

 Art. 73 – Semplificazione in materia di organi collegiali
La disposizione in commento dispone che fino alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza che i  consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e  le  giunte comunali, che non  abbiano  regolamentato  modalità  di  svolgimento delle  sedute  in  videoconferenza,  possano  riunirsi  secondo  tali modalità, nel rispetto dei criteri di  trasparenza  e  tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,  purché  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di identificare  con  certezza  i  partecipanti,  che sia   assicurata   la regolarità dello svolgimento delle sedute  e  che vengano  garantiti  lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all’articolo  97  del  d.lgs. 267/2000,  nonché venga data adeguata  pubblicità delle sedute, ove  previsto,  secondo  modalità individuate  da ciascun ente. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza:- i  presidenti  degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati  su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  del  sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non siano  previste negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza nell’identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni;

– è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1,  commi  9  e 55, della legge n. 56/2014, relativamente ai  pareri  delle assemblee  dei  sindaci  e   delle   conferenze   metropolitane   per l’approvazione dei bilanci preventivi  e  consuntivi,  nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani;

– le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, potranno  riunirsi  secondo  tali  modalità,  nel rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilità  previamente

fissati,  purché siano  individuati  sistemi  che   consentano   di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalità individuate  da ciascun ente.

Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.

Le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno agli adempimenti  di cui  sopra con  le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Art. 75 – Acquisto sistemi informativi per lavoro agile La disposizione prevede che le amministrazioni  aggiudicatrici,  definite  dall’articolo  3 del d.lgs. 50/2016, nonché  le  autorità amministrative indipendenti, ivi comprese  la CONSOB e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  d.lgs. 159/2011, siano autorizzate,  sino  al  31 dicembre  2020,   ad   acquistare   beni   e   servizi   informatici, preferibilmente  basati  sul  modello  cloud  SaaS  (software  as   a service),  nonché  servizi  di  connettività,  mediante   procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando  di  gara, ex art. 63, comma 2,  lett.  c),  del  d.lgs. 50/2016, selezionando  l’affidatario  tra  almeno  quattro operatori economici, di cui almeno una  «start-up  innovativa»  o  un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita  sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma  8, del  d.l. n. 179/2012 e all’articolo 4, comma 2, del d.l. n.3/2015.

Le  amministrazioni:

–  dovranno trasmettono   al   Dipartimento   per   la trasformazione digitale e al  Dipartimento  della  funzione  pubblica gli atti con i quali saranno indette le suddette procedure negoziate;

– potranno  stipulare  il  contratto   previa acquisizione  di  una  autocertificazione  dell’operatore   economico aggiudicatario  attestante  il  possesso  dei   requisiti   generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza  di  motivi di  esclusione  secondo  segnalazioni   rilevabili   dal   Casellario Informatico di Anac,  nonché  previa  verifica  del  rispetto  delle prescrizioni  imposte  dalle  disposizioni  del  codice  delle  leggi antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   d.lgs. 159/2011. Al termine delle suddette procedure  di gara, le amministrazioni stipuleranno  immediatamente  il  contratto  ed avvieranno  l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di  cui all’articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016.

Gli acquisti di cui alla presente disposizione devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano  triennale  per  l’informatica  nella  pubblica amministrazione.

Gli interventi di  sviluppo  e  implementazione  dei sistemi informativi  dovranno  prevedere,  nei  casi  in  cui  ciò  è possibile, l’integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti  previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal  d.lgs. n. 82/2005.

Dall’attuazione  della presente disposizione non potranno derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica, le p.a. procederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 77 – Sanificazione degli ambienti scolasticiL’art. 77 prevede che, al fine di consentire alle istituzioni  scolastiche  ed  educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi  incluse le  scuole  paritarie,  di  dotarsi  dei  materiali  per  la  pulizia straordinaria dei locali, nonché di  dispositivi  di  protezione  e igiene personali, sia per il  personale  sia  per  gli  studenti,  sia autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel  2020.  Le  predette risorse finanziarie saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche  ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi  incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006.

Art. 80-  Consultazione referendaria
La disposizione prevede che il termine entro il  quale  è  indetto  il  referendum confermativo del testo legge costituzionale, avente ad oggetto «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione  del numero dei parlamentari», sia fissato in  240 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.

Art. 86- Ripristino funzionalità degli istituti penitenziari
Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e  32  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000  nell’anno  2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione  e  di rifunzionalizzazione delle strutture  e  degli  impianti  danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in  relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale  del Covid-19, nonché per l’attuazione delle misure di  prevenzione  previste  dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera  u)  del  DPCM in data 8 marzo 2020.

Fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure in caso di somma urgenza di cui all’articolo 163  del d.lgs. 50/2016, anche in deroga ai  limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea,  e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

Art. 87- sospensione delle procedure concorsuali e lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da COVID-2019,  il  lavoro  agile  è  la  modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle p.a. di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   d.lgs. 165/2001, che, conseguentemente:

  1. a) limitano la presenza del personale negli uffici per  assicurare esclusivamente  le  attività che  ritengono  indifferibili  e   che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche  in ragione della gestione dell’emergenza;
  2. b) prescindono  dagli  accordi  individuali   e   dagli   obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge  81/2017.

La prestazione lavorativa in lavoro  agile  può  essere  svolta anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilità del dipendente qualora non siano forniti  dall’amministrazione, in  tali casi  non trova applicazione la disposizione dell’art. 18, comma 2, della legge n. 81/2017 in materia di responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e per il buon funzionamento degli strumenti tecnologici nella disponibilità del dipendente.

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata prescindendo dagli  accordi  individuali   e   dagli   obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge  n. 81/2017, le  amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo,  della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della  contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilità le amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   personale dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e l’amministrazione non dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di  mensa, ove prevista. Tale periodo non  è  computabile  nel  limite  di  cui all’articolo 37,  terzo  comma,  del   DPR 10 gennaio 1957, n. 3 previsto per i congedi straordinari.

Lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  per  l’accesso  al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui  la  valutazione  dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta  giorni  a  decorrere dal 17 marzo 2020.  Resta   ferma   la conclusione delle procedure per le quali  risulti  già  ultimata  la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di  incarichi,  anche  dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica  e  che  si  possono  concludere  anche utilizzando le modalità lavorative agili, ivi  incluse  le  procedure  riservate al personale interno per le progressioni   previste dall’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017.


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