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Coronavirus: il DPCM 22 marzo 2020


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020, il dpcm 22 marzo 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”

Il Decreto stabilisce dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020:

1)      la sospensione di tutte le  attività  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al decreto in commento. Le attività  professionali  potranno invece continuare a svolgere la propria attività in quanto non  sospese. Restano applicabili le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020, ovvero ricorso al lavoro agile, ferie, congedi retribuiti,  sospensione dei reparti aziendali non dispensabili, a sanificazioni degli ambienti di lavoro. Per le   pubbliche   amministrazioni   resta applicabile la sospensione delle procedure concorsuali e le misure straordinarie in materia di lavoro agile secondo quanto    previsto dall’articolo 87 del d.l. 18/2020. Resta  applicabile la sospensione prevista per le  attività commerciali  secondo quanto  disposto  dal  DPCM 11 marzo 2020 e  dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;2)      il divieto per  tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute. È abrogata la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, prevista in precedenza dall’articolo 1, comma  1,  lettera a), del DPCM 8  marzo 2020;3)      le attività produttive che sarebbero sospese ai  sensi  del predetto decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità  a distanza o lavoro agile; 4)      resta consentito lo svolgimento delle  attività  funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al successivo punto 5),  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attività consentite. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui    sopra. Fino  all’adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata  sulla  base  della comunicazione resa; 5)      resta consentito lo svolgimento delle attività che erogano  servizi  di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146. Resta applicabile la sospensione prevista per il servizio di apertura al pubblico dei musei e  degli altri  istituti  e  luoghi  di cultura di cui all’articolo 101 del codice  beni  culturali,  e per i servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza  o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti; 6)      resta consentita  l’attività  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonché di   prodotti   agricoli   e alimentari.  Resta  altresì  consentita  ogni   attività    funzionale a fronteggiare l’emergenza da COVID-19; 7)       sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della  provincia  ove  è ubicata l’attività  produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il Prefetto può sospendere le predette attività  qualora  ritenga  che non sussistano le condizioni  di  cui  sopra.  Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività  dei  predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale; 8)        sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio  e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica  per l’economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto   della provincia ove sono ubicate le attività produttive.   Il Decreto in commento dispone altresì che il Prefetto  informi  delle  comunicazioni  ricevute   e   dei provvedimenti emessi il Presidente della regione  o  della  Provincia autonoma,  il  Ministro  dell’interno,  il  Ministro  dello  sviluppo economico, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le forze di polizia. Le imprese le cui attività non  sono  state sospese dal decreto in commento dovranno  rispettare  i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali. Le imprese  le  cui  attività invece  sono state sospese  per  effetto  del decreto dovranno completare le attività necessarie alla  sospensione entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in giacenza. Le disposizioni previste dal decreto si applicano cumulativamente a quelle di cui al  DPCM 11 marzo 2020 e a  quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di  efficacia,  già  fissati  al  25  marzo  2020,  sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. Le disposizioni sono altresì applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.

Leggi il DPCM del 22 marzo 2020
Dpcm 22 marzo 2020


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