E’ stato pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020, il dpcm 22 marzo 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
Il Decreto stabilisce dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020:
1) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al decreto in commento. Le attività professionali potranno invece continuare a svolgere la propria attività in quanto non sospese. Restano applicabili le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020, ovvero ricorso al lavoro agile, ferie, congedi retribuiti, sospensione dei reparti aziendali non dispensabili, a sanificazioni degli ambienti di lavoro. Per le pubbliche amministrazioni resta applicabile la sospensione delle procedure concorsuali e le misure straordinarie in materia di lavoro agile secondo quanto previsto dall’articolo 87 del d.l. 18/2020. Resta applicabile la sospensione prevista per le attività commerciali secondo quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;2) il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È abrogata la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, prevista in precedenza dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020;3) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi del predetto decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 4) resta consentito lo svolgimento delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al successivo punto 5), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui sopra. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; 5) resta consentito lo svolgimento delle attività che erogano servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta applicabile la sospensione prevista per il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, e per i servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti; 6) resta consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza da COVID-19; 7) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui sopra. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale; 8) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Il Decreto in commento dispone altresì che il Prefetto informi delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia. Le imprese le cui attività non sono state sospese dal decreto in commento dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Le imprese le cui attività invece sono state sospese per effetto del decreto dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le disposizioni previste dal decreto si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 e a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. Le disposizioni sono altresì applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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Dpcm 22 marzo 2020