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ANAC: sospensione termini e adempimenti


L’Anac, con un comunicato pubblicato il 19 marzo 2020, recependo le disposizioni del d.l. 18/2020, ex art. 103,  e tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, ha fornito uno schema riassuntivo della sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti dalla legge.

Si riporta di seguito il dettaglio dei provvedimenti assunti dall’Autorità:

1)      PROCEDIMENTI IN CORSO

sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio;

2)      PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA

qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso;

3)      STOP A NUOVI PROCEDIMENTI

sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. Laddove si rendesse necessario avviare nuovi procedimenti per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020;

4)      PROVVEDIMENTI URGENTI

qualora sussistano particolari motivi di urgenza, per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione, laddove  siano stati già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

5)      VIGILANZA COLLABORATIVA

su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative legate all’emergenza sanitaria in atto;

6)       PARERI DI PRECONTENZIOSO

sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge, ovvero 30 giorni, applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative legate all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta;

7)      PERFEZIONAMENTO CIG

il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni;

8)      TRASMISSIONE DATI ALL’OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI

i termini sono incrementati di 60 giorni;

9)      EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.

 


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