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Lombardia, del. n. 24 – Alienazione patrimonio indisponibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità in via analogica delle disposizioni ex art. 1, comma 443 della legge 228/2012 e art. 56 bis, comma 11 del d.l. 69/2013, in materia di vincoli di destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile anche ai proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio indisponibile.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 24/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 marzo 2020, hanno ritenuto che le disposizioni ex art. 1, comma 443 della legge 228/2012 e art. 56 bis, comma 11 del d.l. 69/2013 non siano applicabili in via analogica ai beni patrimoniali indisponibile degli enti, indipendentemente dalla loro commerciabilità, in quanto trattasi di norme specifiche che non lasciano spazio ad interpretazioni estensive.

La Corte dei Conti ha precisato che qualora il legislatore volesse sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e indisponibili, quest’ultimo non specificherebbe se la norma sia applicabile agli uni o agli altri.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, le norme vigenti in  materia di destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile non sono applicabili in via analogica ai proventi derivanti da alienazioni del patrimonio indisponibile dell’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 24 – 20


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