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Lombardia, del. n. 23 – Incarichi a soggetti in quiescenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito a se il divieto di conferimento di incarichi e cariche di organi di governo a soggetti collocati in quiescenza, posto dall’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, sia applicabile anche ad una Fondazione di diritto privato, ex IPAB, strettamente controllata dal Comune.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 23/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 marzo 2020, hanno ribadito (richiamando la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 405/2019), che spetta all’ente valutare complessivamente la sussistenza delle condizioni per qualificare o meno la fondazione di diritto privato, ex IPAB, quale soggetto in controllo pubblico, ai fini dell’operatività del divieto di conferimento di incarichi e cariche ai soggetti in quiescienza posto dall’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012.

La Corte dei Conti ha precisato che, dalla richiesta di parere in commento, non si evincerebbero elementi a sufficienza per consentire alla Sezione di stabilire o meno la sussistenza del requisito del controllo da parte dell’ente e che impedirebbe il conferimento di incarichi e cariche a soggetti posti in quiescenza, indipendentemente dalla non presenza della fondazione ex IPAB nell’elenco ISTAT o dall’assenza di finanziamenti pubblici o garanzie a suo favore .

I magistrati contabili hanno ricordato che ai sensi dell’art. 11 sexies del d.l. 135/2018 è espressamente esclusa dal legislatore la rilevanza della nomina dei membri del C.d.A. e del Presidente dell’ente partecipato da parte della p.a., ai fini dell’affermazione della sussistenza del requisito del controllo, in quanto la nomina da parte della p.a. degli amministratori delle ex IPAB è configurabile come mera designazione  e non mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della p.a..

Pertanto, secondo la Corte dei conti, spetta all’ente valutare la sussistenza delle condizioni per qualificare le ex IPAB, quali soggetti in controllo pubblico, ai fini dell’applicabilità del divieto di conferimento di incarichi e cariche ai soggetti in quiescenza posto dall’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 11 sexies del d.l. 135/2018.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 23 – 20


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