E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure in materia di giustizia amministrativa.
L’art. 83 prevede che dall’8 marzo fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, ad esclusione dei procedimenti cautelari, di cui all’art. 54, commi 2 e 3 del d.lgs. 104/2010.
Durante tale sospensione:
- Sono rinviate d’ufficio a data successiva le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale;
- Sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020 i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di Il decreto dovrà essere emanato nel rispetto dei termini dei 5 giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie, di cui all’articolo 55,comma 5, del d.lgs. 104/2010, salvo che ricorra il caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio di cui all’articolo 56, comma 1, del predetto decreto. I predetti decreti monocratici che non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del d.lgs. 104/2010 restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso decreto, fino alla trattazione collegiale, fermo restando la revocabilità o modificabilità del decreto su istanza di parte notificato fino a quanto il decreto è efficace, secondo quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.
In deroga a quanto sino ora esposto, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta dovrà essere depositata entro il termine perentorio di 2 giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti avranno facoltà di depositare brevi note.
Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio sarà fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, del d.lgs. 104/2010, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definirà la fase cautelare secondo quanto sopra esposto, salvo che entro il termine di 2 giorni liberi prima dell’udienza una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
A decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della
città ove ha sede l’Ufficio, dovranno adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i DPCM vigenti, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
Tali provvedimenti potranno prevedere una o più delle seguenti misure:
- a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
- c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
- e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto
alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti sopra citati con decreto non impugnabile.
Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del d.lgs. 104/2010, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 104/2010, omesso ogni avviso.
Le parti avranno la facoltà di presentare brevi note sino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, disporrà la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto della sospensione dal 8 marzo al 15 aprile 2020,
non sia stato possibile osservare e adotterà ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini per le udienza di discussione di cui all’art. 73, comma 1, del d.lgs. 104/2010 sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.
Il giudice delibererà in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegheranno i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
I provvedimenti dei presidenti titolari del Consiglio di Stato, del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.
L’adozione dei predetti provvedimenti che impedisce l’esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.
Ai fini del computo del diritto all’equa riparazione di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
L’art. 7, comma 4, del d.l. 168/2016 viene così modificato: “A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata, anche a mezzo del servizio postale, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”.
Dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.
È infine abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che disponeva misure in materia di giustizia amministrativa.