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Decreto “Cura Italia”: sospensione giustizia amministrativa


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure  di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure in materia di giustizia amministrativa.

L’art. 83 prevede che dall’8 marzo fino al 15 aprile 2020 tutti i  termini  relativi  al  processo  amministrativo  sono sospesi, ad esclusione dei procedimenti cautelari, di cui all’art. 54, commi 2 e 3 del d.lgs. 104/2010.

Durante tale sospensione:

  • Sono rinviate d’ufficio a data successiva le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici  della  giustizia  amministrativa,  fissate  in  tale  periodo temporale;
  • Sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al  15  aprile  2020 i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel  medesimo  lasso  di     Il  decreto  dovrà essere emanato nel rispetto dei termini  dei 5 giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie, di cui all’articolo  55,comma 5, del d.lgs. 104/2010, salvo che ricorra il caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio di cui all’articolo 56, comma 1,  del predetto decreto. I predetti decreti monocratici che non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5,  del  d.lgs. 104/2010 restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma  4,  dello  stesso decreto, fino  alla  trattazione  collegiale,  fermo  restando  la revocabilità  o modificabilità del decreto su istanza di parte notificato fino a quanto il decreto è efficace, secondo quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

In deroga a quanto sino ora esposto, dal  6  aprile  al  15 aprile 2020 le  controversie  fissate  per  la  trattazione,  sia  in udienza camerale sia in udienza pubblica, passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli  atti  depositati,  se  ne  fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La  richiesta  dovrà essere depositata entro il termine perentorio di  2 giorni  liberi  prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le  parti  avranno facoltà di depositare brevi note.

Nei procedimenti cautelari in  cui sia stato emanato  decreto  monocratico  di  accoglimento,  totale  o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio sarà fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini  di cui all’articolo 56, comma 4, del d.lgs. 104/2010, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definirà la fase cautelare secondo quanto sopra esposto,  salvo  che  entro  il termine di 2 giorni liberi prima dell’udienza una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi  un’istanza  di  rinvio.  In  tal  caso  la trattazione collegiale è rinviata a data  immediatamente  successiva al 15 aprile 2020.

A decorrere dal 8 marzo 2020 e fino  al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio  di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  i  presidenti  dei  tribunali   amministrativi regionali e delle  relative  sezioni  staccate,  sentiti  l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati  della

città ove ha sede l’Ufficio, dovranno adottare  misure  organizzative,  anche incidenti sulla trattazione degli  affari  giudiziari  e  consultivi, necessarie   per   consentire   il   rispetto    delle    indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni,  e  le  prescrizioni  impartite  con  i  DPCM vigenti, al  fine  di  evitare assembramenti  all’interno  degli  uffici   giudiziari   e   contatti ravvicinati tra le persone.

Tali provvedimenti potranno prevedere una  o  più delle seguenti misure:

  1. a) la limitazione dell’accesso  agli  uffici  giudiziari  ai  soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
  2. b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi  che  non  erogano  servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
  3. c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso  ai servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata per orari fissi, e adottando  ogni  misura  ritenuta  necessaria  per evitare forme di assembramento;
  4. d) l’adozione di direttive  vincolanti  per  la  fissazione  e  la trattazione delle udienze, coerenti  con  le  eventuali  disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
  5. e) il rinvio delle udienze a data successiva al  30  giugno  2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità,  anche  mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause  rispetto

alle  quali  la  ritardata  trattazione   potrebbe   produrre   grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di  urgenza  è fatta dai presidenti sopra citati con decreto non impugnabile.

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in deroga alle previsioni del d.lgs. 104/2010,  tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in  udienza  camerale sia in udienza pubblica,  passeranno  in  decisione,  senza  discussione orale,  sulla  base  degli  atti  depositati,   ferma   restando   la possibilità di definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare ai  sensi  dell’articolo  60 del d.lgs. 104/2010, omesso ogni avviso.

Le  parti avranno la facoltà di presentare brevi note  sino  a 2  giorni  liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice,  su  istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si  sia  avvalsa della facoltà di  presentare  le  note,  disporrà  la  rimessione  in termini in relazione a quelli che, per effetto  della sospensione dal 8 marzo al 15 aprile 2020,

non  sia  stato  possibile  osservare  e  adotterà  ogni conseguente  provvedimento   per   l’ulteriore   e   più   sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini per le udienza di discussione di cui  all’art. 73, comma 1, del  d.lgs. 104/2010 sono  abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

Il giudice  delibererà  in  camera  di  consiglio,  se  necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegheranno i magistrati e il personale addetto è considerato camera di  consiglio a tutti gli effetti di legge.

I provvedimenti  dei presidenti titolari del Consiglio di Stato, del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  i  presidenti  dei  tribunali   amministrativi regionali e delle  relative  sezioni  staccate che  determinino  la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

L’adozione dei predetti provvedimenti che impedisce l’esercizio  di  diritti  costituisce  causa  di  sospensione   della prescrizione e della decadenza.

Ai fini del computo del diritto all’equa riparazione di cui all’articolo 2 della legge  24  marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo  non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30  giugno 2020.

L’art. 7, comma 4, del d.l. 168/2016 viene così modificato: “A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata, anche a mezzo del servizio postale, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”.

Dall’8  marzo  e fino al 30 giugno 2020  è  sospeso  l’obbligo  di  cui  al  predetto articolo 7, comma 4.

È infine abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che disponeva misure in materia di giustizia amministrativa.


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