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Decreto “Cura Italia”: le novità per le scuole


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure  di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione da COVID-19 per la scuola:

Art. 120 – piattaforme a distanza 
La disposizione prevede, tra le altre che, le istituzioni scolastiche  debbano acquistare  le  piattaforme  e  i dispositivi  digitali  utili  per  l’apprendimento  a  distanza,  o  di potenziare quelli già in dotazione,  nel  rispetto  dei  criteri  di accessibilità per le persone con disabilità, mediante ricorso agli strumenti delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., convenzioni stipulate dalle centrali regionali, ricorso al mercato elettronico per le p.a. o ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ex art. 1, commi 449  e  450,  della  legge  27 dicembre 2006,  n.  296.
Qualora  non  sia  possibile  ricorrere  ai predetti   strumenti,   le   istituzioni    scolastiche    provvederanno all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui sopra,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici.
Limitatamente  all’anno  scolastico  2019/2020,  le scuole dell’infanzia, le scuole primarie  e le  scuole  secondarie  di  primo  grado  sono  autorizzate  a  sottoscrivere  contratti  sino  al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000  unità,  anche  in  deroga  ai  limiti  di  cui all’articolo 19, comma 7, del d.l. 98/2011.
Con apposito decreto del Ministro dell’istruzione le risorse  di  cui  sopra saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e  del  numero di studenti di ciascuna, e sarà altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente degli assistenti tecnici, tenuto conto del numero di studenti.
Il Ministero dell’istruzione è  autorizzato ad  anticipare  alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione della presente disposizione, assegnate  in  relazione  all’emergenza sanitaria in corso, nel limite delle risorse a  tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento dei controlli  a  cura  dei  revisori  dei  conti  delle  istituzioni scolastiche  sull’utilizzo  delle  predette risorse  finanziarie  in relazione alle finalità ad esse assegnate.

Art. 121 – occupazione dei docenti supplenti e saltuari
Per i docenti già titolari di contratti  di  supplenza  breve  e  saltuaria, durante il periodo di chiusura  o  di  sospensione  delle  attività  didattiche disposti  a causa dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,   il Ministero   dell’istruzione   assegna  alle   istituzioni scolastiche  statali  le  risorse  finanziarie  per  i  contratti  di supplenza breve e saltuaria,  in  base  all’andamento  storico  della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello  stato  di
previsione del Ministero dell’istruzione,  dell’università  e  della ricerca.
Le istituzioni scolastiche  statali  stipuleranno  contratti  a tempo determinato al personale amministrativo  tecnico  ausiliario  e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel  limite  delle  risorse  assegnate  dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al  fine  di  potenziare  le   attività didattiche a distanza  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

 


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