E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione da COVID-19 per la scuola:
Art. 120 – piattaforme a distanza
La disposizione prevede, tra le altre che, le istituzioni scolastiche debbano acquistare le piattaforme e i dispositivi digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, mediante ricorso agli strumenti delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., convenzioni stipulate dalle centrali regionali, ricorso al mercato elettronico per le p.a. o ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ex art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvederanno all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui sopra, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici.
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del d.l. 98/2011.
Con apposito decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui sopra saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna, e sarà altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente degli assistenti tecnici, tenuto conto del numero di studenti.
Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione della presente disposizione, assegnate in relazione all’emergenza sanitaria in corso, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle predette risorse finanziarie in relazione alle finalità ad esse assegnate.
Art. 121 – occupazione dei docenti supplenti e saltuari
Per i docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, durante il periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Le istituzioni scolastiche statali stipuleranno contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.