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Cura Italia: le novità per gli enti locali


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure  di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione da COVID-19 per gli enti locali:

Art. 103 – utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza
La disposizione prevede che, in deroga alle modalità di utilizzo della quota  libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma  6,  del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000, ferme  restando  le priorità relative alla copertura dei debiti fuori  bilancio  e  alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni  e  le  province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e gli enti locali,   limitatamente   all’esercizio finanziario 2020, possano utilizzare la quota libera  dell’avanzo  di amministrazione per il finanziamento di spese correnti  connesse  con l’emergenza sanitaria in corso.
Fermo  restando  il  rispetto  del  principio  di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente  all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare,  anche  integralmente,  per  il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e  delle  sanzioni  previste  dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni amministrative pecuniarie di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Art. 110 – rinvio questionario SOSE
Il termine di 60 giorni per l’invio per via telematica le informazioni richieste per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali di cui  all’art.  5,  comma  1,  lettera  c)  del d.lgs. n. 216/2010, relativo alla  scadenza per  la  restituzione  da  parte  delle  Province  e   delle   Città Metropolitane del questionario SOSE denominato  FP20U  e  dei  Comuni denominato FC50U, è fissato in 180 giorni.

Art. 112 – sospensione quota capitale dei mutui
E’ stata prevista la sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui CDP/Gestione MEF in scadenza nell’anno  2020, successivamente alla data del 17 marzo 2020. Il pagamento è differito   all’anno   immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del   piano   di   ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Per gli enti locali tale disposizione costituisce veramente un “micro aiuto”, tenuto conto che i mutui interessati sono soltanto quelli contratti nel 2001/2003 o in alcuni anni antecendenti con il MEF, di cui moltissimi ormai già scaduti. La maggior parte dei mutui che gli enti locali hanno ancora aperti sono stati contratti con CDP ed è su questi che anche l’Anci Nazionale aveva chiesto e continua a chiedere la sospensione, affinché davvero, i bilanci comunali possano avere risorse da utilizzare per fronteggiare le rilevanti minori entrate che avranno nel 2020 e per attuare le azioni eccezionali e urgenti che l’emergenza Covid-19 impone.
Il risparmio di spesa derivante è utilizzato per  il finanziamento  di  interventi  utili  a  far   fronte   all’emergenza COVID-19.
La  sospensione  non  si  applica   alle anticipazioni  di  liquidità di  cui  all’art.  1,  comma  10,  del d.l. n. 35/2013,  e  successivi  rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti  di  pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel  2020,  autorizzati  dalla normativa applicabile agli enti locali i  cui  territori  sono  stati colpiti da eventi sismici.
E’ istituito infine presso il Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, per il finanziamento  delle  spese  di  sanificazione   e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei  mezzi  di  Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per  65  milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane, ed sarà ripartito  con apposito decreto  del Ministero dell’interno da adottarsi entro 30  giorni  dalla data del 17 marzo,  tenendo  conto  della popolazione residente e del numero di casi di  contagio  da  COVID-19 accertati.

Art. 115 – Straordinario Polizia Locale
Per l’anno 2020, le risorse  destinate  al  finanziamento  del lavoro  straordinario  del  personale  della  polizia locale dei  comuni,  delle  province  e  delle  città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti  ai  provvedimenti di  contenimento  del  fenomeno   epidemiologico   da   COVID-19,   e limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria in corso,  non  sono  soggette  ai limiti di spesa del trattamento accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, fermo  restando  il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Inoltre, presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di  contribuire all’erogazione dei compensi per le  maggiori  prestazioni  di  lavoro straordinario e per l’acquisto  di  dispositivi  di protezione individuale  del  medesimo  personale.
Al  riparto  delle risorse del fondo si  provvederà con apposito decreto del Ministero dell’interno da adottarsi  entro 30 giorni  dalla  data  del 17 marzo 2020, tenendo conto della  popolazione  residente  e  del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.


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