E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione da COVID-19 per gli enti locali:
Art. 103 – utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza
La disposizione prevede che, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possano utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza sanitaria in corso.
Fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni amministrative pecuniarie di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
Art. 110 – rinvio questionario SOSE
Il termine di 60 giorni per l’invio per via telematica le informazioni richieste per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 216/2010, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, è fissato in 180 giorni.
Art. 112 – sospensione quota capitale dei mutui
E’ stata prevista la sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui CDP/Gestione MEF in scadenza nell’anno 2020, successivamente alla data del 17 marzo 2020. Il pagamento è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Per gli enti locali tale disposizione costituisce veramente un “micro aiuto”, tenuto conto che i mutui interessati sono soltanto quelli contratti nel 2001/2003 o in alcuni anni antecendenti con il MEF, di cui moltissimi ormai già scaduti. La maggior parte dei mutui che gli enti locali hanno ancora aperti sono stati contratti con CDP ed è su questi che anche l’Anci Nazionale aveva chiesto e continua a chiedere la sospensione, affinché davvero, i bilanci comunali possano avere risorse da utilizzare per fronteggiare le rilevanti minori entrate che avranno nel 2020 e per attuare le azioni eccezionali e urgenti che l’emergenza Covid-19 impone.
Il risparmio di spesa derivante è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.
La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del d.l. n. 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
E’ istituito infine presso il Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane, ed sarà ripartito con apposito decreto del Ministero dell’interno da adottarsi entro 30 giorni dalla data del 17 marzo, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
Art. 115 – Straordinario Polizia Locale
Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria in corso, non sono soggette ai limiti di spesa del trattamento accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Inoltre, presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
Al riparto delle risorse del fondo si provvederà con apposito decreto del Ministero dell’interno da adottarsi entro 30 giorni dalla data del 17 marzo 2020, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.