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Finanza pubblica: i chiarimenti della RGS


La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare 9 marzo 2020, n. 5 avente ad oggetto “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012 n. 243”.

La circolare ha fornito chiarimenti in merito al rispetto degli obblighi di pareggio di bilancio per il comparto degli enti nel suo complesso a livello regionale, ex art. 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243/2012, e degli equilibri complessivi finanziari di bilancio del singolo ente, prescritti dal d.lgs. 267/2000 e dal d.lgs. 118/2011, al fine di accendere un mutuo o far ricorso ad altre forme di indebitamento.

A seguito dell’art. 1, commi 820 e seguenti, della legge di bilancio n. 145 del 2018, che dispone “A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” , si riportano i principali chiarimenti forniti dalla RGS:

-il rispetto dell’obbligo di pareggio di bilancio, disposto dall’art. 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243/2012, consistente nell’equivalenza del complesso delle entrate con le spese finali, senza utilizzo di avanzo, senza Fondo Pluriennale vincolato e senza debito, deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche ai fini della legittima contrazione di mutui o altre forme di indebitamento;

– ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, che hanno consentito l’integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato, anche quello alimentato dal debito, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al d.lgs. 118/2011, ovvero equivalenza del complesso delle spese e delle entrate, con utilizzi di avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debiti;

– il rispetto del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. dall’art. 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243/2012 è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

-nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. dall’art. 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243/2012, gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;

-nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, del pareggio di bilancio di cui all’art. 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

La RGS ha precisato infine che gli enti territoriali sono tenuti a rispettare il pareggio di bilancio di cui all’art. 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243/2012 ai fini della legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.

Resta, comunque, fermo, per ciascun ente, l’obbligo di rispettare le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’art. 1, comma 821, legge n. 145 del 2018).

Leggi la circolare
MEF circolare n. 5-20


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