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Accesso agli atti: no istanze generiche


L’accesso agli atti può essere legittimamente negato in ragione della genericità dell’istanza, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all’ostensione, laddove l’indeterminatezza della domanda si atteggi in un sostanziale controllo generalizzato sull’attività amministrativa.

Questo il principio sancito dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, con la sentenza n. 2955 del 5 marzo 2020.

Nel caso di specie, un’associazione sportiva ha impugnato il diniego di ostensione relativo a una serie di documenti attinenti a rapporti concessori di impianti sportivi di proprietà comunale, eccependo di essere il gestore di uno di essi. Il comune ha disposto, con determinazione dirigenziale, la decadenza della concessione per mancato pagamento del debito pregresso. Tuttavia, l’istante ha rilevato che altri concessionari di impianti sportivi comunali versino in analoghe situazioni debitorie nei riguardi del comune; per tal motivo, l’associazione ha richiesto di visionare e prendere copia della documentazione inerente le vicende che vedono coinvolte tali associazioni, allo scopo di conoscere e rilevare eventuali disparità di trattamento tra le diverse associazioni sportive, versanti in analoghe situazioni debitorie.

Il comune, pur avendo messo a disposizione la documentazione relativa alla posizione dell’associazione ricorrente, ha opposto il diniego alla richiesta di ostensione relativa ai provvedimenti di decadenza adottati dal comune nei riguardi di altri concessionari di impianti sportivi, cui la ricorrente ha lamentato di aver pieno diritto d’accesso, rilevando come la domanda si palesasse generica e tendesse ad un controllo generalizzato in violazione della privacy dei controinteressati. Tale decisione è stata ritenuta infondata dall’associazione ricorrente, in quanto la portata della domanda di accesso sarebbe circoscritta ai destinatari effettivi dei provvedimenti richiesti.

Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso per genericità e difetto di posizione legittimante.

Ad avviso della magistratura amministrativa, la ricorrente avrebbe indicato solamente alcune associazioni, che da notizie di stampa sarebbero risultate morose nei riguardi del comune, indirizzando la richiesta in modo generalizzato e ipotetico nei riguardi di coloro che si fossero trovati, in quanto concessionari, in posizione debitoria analoga rispetto al ricorrente.

Il giudice amministrativo non ha ravvisato, in favore dell’associazione ricorrente, un interesse attuale e concreto riferibile a una posizione qualificata, mentre invece ha sottolineato la posizione privilegiata dei controinteressati, che potrebbero non volere che si venga a conoscenza della propria situazione di insolvenza, specie a fronte di un interesse all’accesso così declinato.

Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato.

Leggi la sentenza
TAR Lazio, sezione II, 5 marzo 2020, n. 2955


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