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Affidamenti diretti sotto i 40.000 euro: nessuna deroga ai principi di evidenza pubblica


Nell’ambito degli affidamenti entro 40mila euro, se il responsabile unico, pur potendo procedere con l’assegnazione diretta, senza la consultazione di due o più preventivi, avvia un procedimento maggiormente formalizzato con valutazione delle offerte, dovrà attenersi ai principi classici dell’evidenza pubblica, predisponendo criteri oggettivi e trasparenti da utilizzare nella scelta dell’offerta migliore, pena l’illegittimità degli atti adottati.

Questo il principio di diritto sancito dal TAR Lombardia con l’ordinanza n. 208 del 18.02.2020.

Nel caso di specie, pur rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante aveva optato per l’adozione di una procedura di selezione aperta al pubblico, senza alcuna limitazione soggettiva, ammettendo dunque la partecipazione di tutti gli operatori interessati purché in possesso della qualificazione per la categoria di riferimento.

I giudici amministrativi hanno precisato che l’indizione di una procedura aperta al pubblico – “a tutti gli operatori in possesso di determinati requisiti di qualificazione” impone comunque “l’osservanza dei principi fondamentali del diritto dell’Unione – per certo applicabili a tutte le procedure pubbliche di selezione ed espressamente richiamati peraltro nel citato art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 – di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, economicità (cfr., altresì, art. 4 d.lgs. 50/16)”.

Ebbene, affinché questi principi possano dirsi effettivamente rispettati, pur nelle ipotesi di affidamento diretto sotto i 40mila Euro, non si potrà in alcun modo prescindere “dalla preventiva fissazione di regole e principi, benché non aventi grado di dettaglio stante la natura semplificata della procedura, in grado (…) da un lato, di orientare in modo non discriminatorio la comparazione tra le offerte e la scelta finale, dall’altro, di rendere trasparente e conoscibile il processo decisionale in concreto seguito dalla Amministrazione”.

Nel caso di specie il Tar ha ritenuto che detti principi non siano stati rispettati nella procedura oggetto dell’Ordinanza, in considerazione della mancata fissazione preventiva del criterio di valutazione scelto nonché dell’assenza, altresì, della indicazione del valore del servizio da appaltare. Ciò non avrebbe “consentito ex ante ai partecipanti di comprendere sulla base di quali concreti elementi la stazione appaltante avrebbe prescelto una determinata offerta” e di “rendere immotivata ed apodittica la determinazione di aggiudicazione in favore della controinteressata”.

Per dette ragioni il Tar ha disposto la sospensione degli atti adottati dalla stazione appaltante con obbligo di riedizione del procedimento di affidamento.


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