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Ritenute fiscali: nuovi obblighi per committenti ed imprese


Il c.d. Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, è legge: è stato approvato infatti definitivamente il ddl n. 1638/2019, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 124/2019.

In particolare l’art. 4 del ddl n. 1638/2019 interviene sulla disciplina delle ritenute e compensazioni fiscali negli appalti e subappalti, con l’obiettivo di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera.

La legge di conversione del Dl n. 124/2019, revisiona detto articolo, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse”.

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati.

Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma che non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero  il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa al committente, quest’ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.

Il nuovo comma 4 ha introdotto una sorta di sanzione per omessa o carente vigilanza anche per i committenti. Si prevede infatti che, “in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione”.

Gli obblighi previsti dall’art. 4 non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:

  1. risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La certificazione che l’appaltatore dovrà inoltrare al committente per la verifica dei requisiti suindicati, sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate una volta che la legge di conversione del decreto fiscale sarà in vigore.

È infine esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l’espletamento dell’appalto

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.


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