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Coronavirus: sospensioni e rinvii delle attività giudiziarie


E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 60 del 8 marzo 2020, il d.l. 11/2020, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività giudiziaria”, in vigore dal 8 marzo 2020.
Il Decreto stabilisce, tra le varie disposizioni, anche che dal 9 marzo fino al 22 marzo 2020:
– sono rinviate le udienze dei procedimenti relative alle commissioni tributarie pendenti e sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo;
– sono rinviate le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa; i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso temporale, saranno decisi, su istanza anche di una sola parte, con il rito previsto dall’art. 56 del d.lgs. 104/2010 e la relativa trattazione collegiale sarà fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020;
-sono rinviate le udienze dei procedimenti relativi a tutte le funzioni svolte dalla Corte dei Conti e sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti. In caso di rinvio, con riferimento a tutte svolte dalla magistratura contabile, i termini in corso alla data del 8 marzo e che scadono entro il 31 maggio 2020 sono sospesi e riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020. Nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma delle prescrizioni del presente decreto non si terrà conto del periodo compreso dal 9 marzo al 31 maggio 2020, ai fini del computo della durata del processo ai sensi dell’art. 2 della legge 89/2001.
Il Decreto ha stabilito altresì che, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari, il presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni distaccate e i consigli dell’ordine degli avvocati ove ha sede l’ufficio nonché i vertici degli uffici territoriali e centrali della Corte dei Conti debbano adottare, sentita l’autorità sanitaria regionale, misure organizzative necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.
Per evitare tale assembramento all’interno degli uffici, si potranno adottare le seguenti misure:
Limitare l’accesso pubblico agli uffici, garantendo soltanto l’accesso alle persone che debbano svolgere attività urgenti;
Limitare l’orario di apertura al pubblico degli uffici, ovvero in via residuale e solo per quegli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
Predisporre servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi mediante canale telefonico o telematico, effettuando una convocazione degli utenti in modo scaglionato per orari fissi, nonché adottare ogni misura ritenuta idonea ad evitare forme di assembramento;
Adottare linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze;
Celebrare a porte chiuse le udienze o le adunanze pubbliche di controllo;
Prevedere lo svolgimento di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero adunanze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto idonei a salvaguardare il contradditorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero adunanze del controllo che consentano l’effettiva partecipazione degli interessati, con attestazione all’interno del verbale, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi;
Rinviare d’ufficio le udienze e le adunanze a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti e salvo per le cause previste dal presente decreto.


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