Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Compenso dei revisori: i chiarimenti Min. Interno


Il Ministero dell’Interno, in risposta ad una richiesta pervenuta da un ente locale, ha fornito con parere del 27 febbraio 2020, chiarimenti in merito alla corretta determinazione del compenso spettante ai revisori degli enti locali.
Il Ministero ha chiarito che:
– si debbano prendere a riferimento i principi generali formulati nel parere rilasciato dallo stesso sui profili applicativi del nuovo D.M. del 21 dicembre 2018, pubblicato in data 5 febbraio 2019, ovvero per i nuovi incarichi affidati dalla data del 1° gennaio 2019, l’aggiornamento del compenso deve far riferimento ai nuovi limiti massimi, suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti espresse nella delibera di nomina;
-per il calcolo degli adeguamenti del compenso dovuti a seguito di declassamento demografico del medesimo ente, viene confermata l’applicazione del criterio della fascia demografica di appartenenza al momento della nomina, ai sensi dell’articolo 156, comma 2 del d.lgs. 267/2000;
– in linea con quanto espresso dalla giurisprudenza contabile, si veda Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 14/2019, l’eventuale adeguamento del compenso secondo i termini inizialmente deliberati non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 del d.lgs. 267/2000. Gli organi consiliari dovranno verificare se la misura del compenso inizialmente deliberata dall’ente locale sia corrispondente ai nuovi limiti minimi di congruità ed adeguatezza e ove ciò non fosse, dovranno adottare opportuni provvedimenti per riportare il compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri, previa verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri;
– i compensi dei revisori nominati fino al 31 dicembre 2017 sono assoggettati alle vecchie disposizioni normative, ovvero all’obbligo di applicare la decurtazione del compenso in misura pari al 10% ed altresì le deliberazioni che abbiano previsto compensi decurtati del 10 per cento continuano ad esplicare i loro effetti, anche dopo il venir meno di tale obbligo normativo.
Inoltre, il Ministero dell’Interno ha ribadito, in conformità all’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 14/2019, che gli enti possano provvedere ad una rideterminazione dei compensi liquidati anteriormente al d.m. del 21 dicembre 2018, al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa un’attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.


Richiedi informazioni