Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Basilicata, del. 4 – IMU


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito al seguente quesito. “se il Comune, quale Pubblica Amministrazione, possa ritenere disponibile l’obbligazione relativa alle sanzioni tributarie e se quindi le stesse appartengano al novero della potestà e dei diritti disponibili in merito ai quali il Comune possa concludere accordi transattivi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori”. 
I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 4/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 marzo 2020, richiamando la disciplina vigente in materia e gli artt. 23 e 117 della Costituzione, hanno ribadito che le sanzioni pecuniarie tributarie rientrano nel novero dei diritti indisponibili, in quanto espressione del potere punitivo dell’amministrazione che deve essere esercitato secondo i criteri e i limiti imposti dalla legge, pertanto non possono essere conclusi accordi transattivi con i destinatari delle predette sanzioni e né rinunce degli introiti derivanti da obbligazioni tributarie, compresi gli interessi e le connesse sanzioni (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 140/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 106/2014).
I magistrati contabili hanno ribadito altresì che, l’indisponibilità si estende anche al credito originario dall’irrogazione della sanzione, in quanto ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, l’IMU (Imposta Municipale Unica) è un tributo erariale, disciplinato esclusivamente da nome dello Stato, pertanto gli enti locali non hanno alcun poter dispositivo in materia.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, l’IMU, quale tributo erariale di esclusiva legislazione statale rientra nel novero dei diritti indisponibile e inderogabili, dunque gli enti locali non possono sottrarsi all’irrogazione di eventuali sanzioni pecuniarie previste dalla legge in caso di omesso versamento.
Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Basilicata, del. n. 4 – 20


Richiedi informazioni