Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Il contratto degli specializzandi non dà accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale


Il contratto stipulato all’atto di iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia non dà accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università, né produce l’instaurazione di un rapporto di lavoro con i predetti enti.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 1003 del 10 febbraio 2020.

Nel caso di specie, un medico in formazione, venendo meno a decorrere dal successivo anno accademico l’accreditamento per la scuola di specializzazione frequentata, ha presentato istanza di rilascio del nulla osta per il trasferimento in uscita e successivamente un atto di diffida, con il quale chiedeva di prendere atto dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla predetta istanza. Il medico istante ha dunque richiesto al Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento dell’atto con il quale l’Ateneo dichiarava di non poter accogliere le istanze di trasferimento, riservandosi di istruire ed evadere le suddette istanze a fronte di una pronuncia del giudice amministrativo, nonché ottenere l’accertamento dell’avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso.

In primo grado, il TAR ha rilevato che una volta esaurita la fase pubblicistica concorsuale finalizzata all’ammissione alla scuola di specializzazione, ogni altra questione attinente al rapporto contrattuale compete al giudice ordinario, ed ha altresì dichiarato infondata la domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso, trattandosi di un procedimento riguardante posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha chiarito che il difetto di giurisdizione sussiste tanto per la domanda di annullamento quanto per la domanda di accertamento di avvenuta formazione del silenzio assenso. I magistrati amministrativi hanno rimarcato che, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 368/1999, il contratto stipulato dal medico in formazione con la scuola di specializzazione è strettamente finalizzato all’acquisizione delle competenze professionali previste dal relativo ordinamento didattico, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea, e non prefigura pertanto né la costituzione di un rapporto di lavoro tra lo specializzando e l’ente, né l’accesso del medico ai ruoli del Servizio sanitario nazionale.

 


Richiedi informazioni