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Abruzzo, del. n. 31 – Contributi previdenziali dei Sindaci


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla doverosità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in suo favore, per il periodo decorrente dalla prima elezione fino alla data in cui è avvenuta, in costanza di sindacatura, l’assunzione in qualità di lavoratore dipendente.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 31/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 febbraio, hanno ricordato, richiamando la normativa vigente, ex art. 86 del d. lgs. 267/2000 (TUEL) e la giurisprudenza consolidata formatasi in materia, che spetta agli enti locali il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato tra quelli previsti nel primo comma del predetto art. 86, in base alle relative fasce demografiche, e che abbiano deciso di destinare il tempo che avrebbe destinato alle proprie attività lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti (Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 74/2016; Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, del. n. 32/2016).

Secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, la disposizione dell’art. 86 del d.lgs. 267/2000 che dispone l’obbligo dell’ente locale di versare i contributi previdenziali e assistenziali in favore dell’amministratore locale richiede la ricorrenza di due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva e il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.

Per la configurazione dell’obbligo di versamento è necessario che l’amministratore locale abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa; il versamento decorrerà dal momento in cui l’amministratore locale è assunto e non può riferirsi a periodi precedenti nel caso in cui quest’ultimo non fosse un lavoratore, dipendente o meno, al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 31 – 20


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