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Abruzzo, del. n. 22 – Sanzione comminata al Sindaco


Un Comune ha chiesto se sia legittima la liquidazione a carico dell’ente di una contravvenzione comminata al Sindaco per il mancato ottemperamento alle prescrizioni emesse avverso un’azienda sanitaria locale di cui era all’epoca datore di lavoro, in occasione di un sopralluogo avvenuto prima della tornata elettorale in cui è stato eletto Sindaco.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 22/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 febbraio, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto le richieste di parere alla Corte dei Conti possono essere formulate dalle Regioni e tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

Nel caso di specie, tuttavia, il quesito, pur essendo formulato dal Sindaco del comune interessato, non è stato trasmesso per il tramite del CAL, e per questo motivo, è stato giudicato inammissibile sotto il profilo soggettivo.

Secondo i magistrati contabili, la richiesta di parere è da ritenersi inammissibile anche sotto il profilo oggettivo in quanto il quesito è stato posto dopo che l’amministrazione aveva già approvato la procedura di spesa e liquidato la contravvenzione.

Il Collegio ha sottolineato come le Sezioni regionali di controllo non possano esprimersi sulla legittimità di procedure di spesa già concluse, né possano co-partecipare ai processi decisionali dell’ente.

Per tali motivi, la richiesta di parere è  inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 22 – 20


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