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Coronavirus: misure urgenti applicabili sul territorio nazionale


È stato pubblicato nella G.U. n. 62, il DPCM 9 marzo 2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio nazionale”.

Il Decreto estende all’intero territorio nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dall’art. 1 DPCM 8 marzo per la Regione Lombardia e per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Cessano invece di produrre effetti i provvedimenti di cui all’art. 2 DPCM 8 marzo in quanto incompatibili con le disposizioni  previste dal DPCM 9 marzo 2020.

Il Decreto, tra le altre:

  • Vieta qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • Invita i datori di lavoro, sia pubblici che privati, a promuovere la fruizione, da parte dei dipendenti, dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ovvero, laddove possibile, l’erogazione delle prestazioni lavorative a distanza, attraverso le modalità di lavoro agile disciplinate dagli artt. da 18 a 23, legge 81/2017;
  • Prevede la sospensione delle attività per quanto concerne cinema, teatri, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, bingo, pub, discoteche e similari, nonché delle manifestazioni e in generale degli eventi organizzati, di qualsiasi natura, siano essi pubblici o privati, anche laddove il loro svolgimento fosse previsto in ambienti chiusi ma aperti al pubblico;
  • Conferma la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche e della frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado, con l’eccezione dei corsi per la formazione in medicina generale o specialistica e per le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolte dagli altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, fatte salve le attività di formazione a distanza;
  • Prevede la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all’art. 101 d.lgs. 42/2004, cd. “codice dei beni culturali e del paesaggio”, nonché la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri sportivi, centri benessere, centri termali (con l’eccezione dell’erogazione delle prestazioni assistenziali di base), centri culturali, centri sociali e ricreativi;
  • Obbliga la sospensione delle procedure concorsuali, sia pubbliche che private, fatti salvi i casi nei quali la valutazione dei candidati è effettuata su basi curricolari o in modalità telematica, i concorsi per il personale sanitario (inclusi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo) e quelli per il personale della protezione civile, da svolgersi con modalità a distanza o in ogni caso garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Consente lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo per il gestore di predisporre le condizioni per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; rimangono inoltre aperte le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati, esclusivamente nei giorni feriali, previa predisposizione delle condizioni necessarie al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ prevista la sanzione della sospensione dell’attività in caso di inadempimento, e, in ogni caso laddove si ponessero impedimenti strutturali tali da non consentire il rispetto della distanza minima di sicurezza, le attività dovranno restare chiuse;
  • Prevede che rimangano aperte farmacie, parafarmacie e punti vendita alimentari, nel rispetto dell’obbligo di garantire il rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro;
  • Ordina la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano funzionali a garantire lo svolgimento delle attività richieste dalle unità di crisi istituite a livello regionale;
  • Prevede l’adozione, per lo svolgimento di riunioni, di modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nella gestione dell’emergenza epidemiologica, laddove non sia possibile evitare assembramenti o garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro;
  • Ordina la sospensione degli esami di idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida previsti presto gli uffici territoriali della motorizzazione civile, e dispone, per i candidati che non possano sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli artt. 121 e 122 del d.lgs. 285/1992.

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DPCM 9 marzo 2020


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