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Accesso civico generalizzato agli atti edilizi


La reiterazione delle istanze di accesso civico generalizzato da parte di un medesimo istante è legittima se basata su nuovi fatti non rappresentati nell’istanza originaria e purché sia riferita ad un lasso temporale ragionevole rispetto all’interesse dell’istante.

Questo il principio espresso dal TAR della Valle d’Aosta (Sezione Unica), con la sentenza n. 3 depositata il 5 febbraio 2020, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da un cittadino, per l’accertamento del diritto di accesso agli atti relativa ai titoli edilizi rilasciati da un Comune, relativamente alle aree ricomprese in zona E del territorio comunale.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego emesso dal Comune, nell’ambito di un procedimento per la realizzazione di strutture ricettive di basso impatto ambientale, con il quale l’ente ha ribadito che l’intervento in oggetto è in contrasto con le vigenti norme urbanistiche e per tale motivo non può essere portato a compimento. Il ricorrente sostiene che nella sottozona nella quale è ricompresa l’area di interesse ai fini dell’edificazione è consentita la costruzione delle predette strutture ricettive. Per verificare tali aspetti, ha presentato un’istanza di accesso agli atti per ottenere i titoli relativi agli interventi realizzati nelle zone E, nonché la visione del registro cronologico delle pratiche edilizie relativo alle medesime zone, al fine di verificare l’edificazione della predetta area. Il Comune si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per reiterazione della domanda di accesso agli atti.

Il TAR ha rilevato che la reiterazione delle istanze d’accesso è da considerarsi ammissibile, in quanto basata su nuovi fatti non rappresentati nell’istanza originaria.

I giudici amministrativi hanno chiarito che la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; tuttavia, la richiesta di accesso deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione rilevanti. Sono pertanto da ritenere inammissibili richieste generiche, o relative a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa.

Nel caso di specie, poiché la richiesta di accesso al registro delle pratiche edilizie si riferisce a un intervallo cronologico considerevole (oltre dieci anni) e ultroneo rispetto all’interesse dell’istante, i giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno ritenuto che il diritto d’accesso non possa essere consentito per l’intero lasso di tempo cui si riferisce la domanda.

Leggi la sentenza
TAR Valle d’Aosta, sezione unica, 5 febbraio 2020 n. 3


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