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Coronavirus: sospese tutte le attività didattiche, le manifestazioni e gli spettacoli


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020, il dpcm 4 marzo 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”

Il Decreto stabilisce, tra le altre, la sospensione fino al 3 aprile 2020:

  1. dei congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità e l’attività convegnistica congressuale;
  2. le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  3. gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restando comunque consentito, nei comuni diversi da quelli della zona “rossa”, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tali casi, il Decreto rimanda alle associazioni e alle società sportive, tramite il proprio personale medico, l’onere di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Il Decreto, al contrario, consente lo svolgimento dello sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di un metro tra una persona e l’altra. Spetta quindi ai gestori (di fatto in molti casi, agli enti locali) verificare se sia possibile garantire le distanze tra le persone e quindi mantenere l’attività o, al contrario, sospenderle;
  4. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Per l’attività didattica, il Decreto stabilisce la sospensione fino al 15 marzo 2020:

  1. dei servizi educativi per l’infanzia (ex art. 2, d.lgs. 65/2017) e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Le scuole sono quindi aperte, ma non può essere svolta l’attività di docenza, ma il Decreto non dispone la chiusura dei plessi scolastici. Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei Ministeri dell’interno e della difesa;

Il Decreto richiama i dirigenti scolastici ad attivarsi, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, per verificare la fattibilità di svolgere l’attività didattica a distanza.

Il Decreto dispone l’adozione da parte delle aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Il dpcm stabilisce che spetta al Prefetto territorialmente competente il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste da parte delle amministrazioni competenti.

Il dpcm stabilisce che nelle p.a., in particolare in tutti i locali aperti al pubblico, siano messe a disposizione degli addetti, nonché  degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Infine, sono ricordate le “Misure igienico-sanitarie” che devono essere seguite da tutti:

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per

il lavaggio delle mani;

  1. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  2. evitare abbracci e strette di mano;
  3. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  4. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  5. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  7. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce;
  8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  10. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Leggi il DPCM del 4 marzo 2020
DPCM 4 marzo 2020


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