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Emilia-Romagna, del. n. 18 – Oneri funzionamento centri per l’impiego


Un sindaco ha chiesto un parere, alla luce dell’abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. 469/1997, sulla persistenza o meno degli oneri a carico del Comune per il funzionamento dei centri per l’impiego.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 18/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio, hanno confermato la perdurante vigenza nell’ordinamento statale dell’art. 3 della legge 56/1987, riguardante la partecipazione dei comuni agli oneri delle sezioni circoscrizionali per l’impiego, anche a fronte dell’abrogazione del d.lgs. 469/1997. Il Collegio ha sottolineato come, proprio alla luce del mutato quadro normativo in materia, il coinvolgimento dei comuni alle spese e agli oneri per il funzionamento dei centri per l’impiego sarà regolato su base consensuale, ovvero, il riparto degli oneri e le spese tra Regione, Province, Comuni ed Agenzia per l’impiego per il funzionamento dei Centri per l’impiego sarà subordinato all’osservanza del principio della leale collaborazione tra gli enti.

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CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 18 – 20


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