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Personale: le novità del Milleproroghe


Il d.l. 162/2019, recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, c.d. Milleproroghe, in attesa della conversione in legge (che dovrà avvenire entro il 28/02), contiene alcune novità per gli enti locali.

Stabilizzazioni

L’art. 1, comma 1 dispone la proroga del termine previsto dall’art. 20, comma 1 del d.lgs. 75/2017, in materia di superamento del precariato nelle p.a., in origine previsto per il solo triennio 2018-2020.

Le p.a. potranno, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, stabilizzare lavoratori precarimediante assunzioni a tempo indeterminato purché tali lavoratori posseggano tutti i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1 del d.lgs. 75/2017.

Incarichi per funzioni dirigenziali

L’art. 1, comma 6 dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 del d.lgs. 165/2001 e dell’8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dall’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

Assunzioni e Fondo incentivante nelle Provincie e città metropolitane

L’art. 17, comma 1

– ha introdotto il comma 1 bis all’art. 33 del d.l. 34/2019, cosiddetto Decreto Crescita, che prevede l’applicazione anche per le provincie e per le città metropolitane delle nuove disposizioni in materia di assunzioni e fondo incentivante;

– ha introdotto il comma 1 ter all’art. 33 del d.l. 34/2019 e ha abrogato l’art. 1 comma 421 della legge 190/2014, che imponeva l’obbligo per le province e le città metropolitane di avere una dotazione organica in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l’obbligo di ridurre la propria dotazione organica in misura pari al 30% e al 50% e in misura pari al 30% per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Inoltre, il nuovo comma 1 ter dell’art. 33 del d.l. 34/2019 dispone che le provincie possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Assunzioni negli enti locali

L’art. 18, comma 1,L modifica l’art. 3 della legge 56/2019, c.d. Legge Concretezza, aggiungendo il comma 5 bis, secondo cui il Dipartimento FP elaborerà, entro il 30 marzo 2020, bandi tipo volti  ad avviare procedure concorsuali tempestive e omogenee nei contenuti per il triennio 2020-2022, e gestirà le procedure concorsuali e le prove selettive delle p.a. che ne faranno richiesta.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 18 del decreto in commento ha introdotto il comma 4 bis all’art. 2 del d.lgs. 6/2010, prevedendo che a decorrere dall’anno 2020 fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornira’ adeguate forme di assistenza in sede o a distanza per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali a favore di piccoli comuni che ne facciano richiesta.

Il comma 2 dell’art. 18 ha disposto che il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 60 bis comma 2 del d.lgs. 165/2001, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrà contenere anche le tipologie di azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all’impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei.


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