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Incompatibilità tra RUP e membro della commissione di gara: contrasto giurisprudenziale


La questione dell’incompatibilità tra Rup e membro della commissione di gara è stata oggetto di due recentissime pronunce, una del TAR Sicilia (sent. n. 2377 del 14 ottobre 2019) e una del Tar Puglia (sent. n. 1251 del 30 settembre 2019).

Il Tar Puglia con la sentenza sopra indicata, ha esaminato il ricorso presentato avverso gli atti relativi a una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, installazione e servizio di addestramento all’uso di attrezzature per la didattica, secondo il criterio del minor prezzo.

Tra le varie censure, la ricorrente contestava l’illegittimità del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice per violazione dell’articolo 77 del Codice, essendo il presidente anche Rup e direttore dell’esecuzione.

Il Tar Puglia ha sostenuto che non sussiste tale incompatibilità, in quanto la procedura applicata dalla Stazione appaltante era di tipo negoziato, “che si caratterizza per la semplificazione della stessa, compresa la possibilità di cumulare più ruoli nell’appalto”.

I giudici hanno anche evidenziato che essendo la stazione appaltante un Istituto di istruzione secondaria superiore, nel suo organico non erano presenti figure qualificate, intermedie, rispetto al dirigente scolastico, né altre professionalità che potevano essere proficuamente utilizzate per lo svolgimento dei compiti in questione.

Inoltre, secondo i giudici amministrativi, l’art. 77, comma 4, del d.lgs 50/2016 prevede che “la nomina del RUP a membro della commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”, come confermato dal Consiglio di Stato, nel parere 1767/2016 reso sulle Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016, secondo cui deve essere seguito un approccio interpretativo della norma che escluda forme di automatica incompatibilità.

Per dette ragioni il Collegio ha ritenuto di non accogliere la censura in esame, “non ravvisando ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidatasi sotto il vigore del previgente art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, che richiedeva la concreta dimostrazione dell’incompatibilità sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al R.U.P. e alla Commissione”, e non essendo stato fornito, nel caso di specie, il benché minimo elemento di prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità.

Il Tar Sicilia, nella recente sentenza 2377/2019, ha sostenuto, al contrario, che il Rup non può essere anche nominato membro della Commissione.

Secondo i giudici amministrativi siciliani, “Tale coacervo di funzioni” non appare compatibile con i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.

Leggi le sentenze
Tar Puglia Sent. n. 1251 -2019
Tar Sicilia Sent. n. 2377 -2019


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