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Abruzzo, del. n. 118 – Compenso amministratore per i Comuni “del Cratere”


Un sindaco ha chiesto se negli oneri di legge, compresi nel corrispettivo lordo ammesso a finanziamento per il compenso degli amministratori, previsto dal Decreto 6 febbraio 2014, n. 1, sia inclusa anche l’IVA.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 118/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 ottobre, hanno ricordato che il tale decreto, recante le disposizioni inerenti il contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del cratere, all’art. 8, comma 6, prevede il riconoscimento del “compenso spettante all’amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui alla O.P.C.M. n. 4013/2012, Titolo III, art. 6, comma 4”, nonché il riconoscimento dell’IVA secondo le aliquote previste per legge.

La Corte dei Conti ha, quindi, ribadito che il compenso dell’amministratore nella quota massima del 2% del contributo concesso per i lavori rappresenta il corrispettivo dell’amministratore comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali previsti per legge, al netto dell’IVA se dovuta, e che tale importo deve essere coperto finanziariamente dal contributo concesso dal Comune con le risorse pubbliche vincolate, trasferite dallo Stato e destinate alla ricostruzione post sisma.

Sono esclusi riflessi aggiuntivi sul bilancio comunale ed è altresì escluso, anche alla luce delle finalità espresse dal Legislatore con il d.l. 83/ 2012, all’art. 67, che l’onere di legge a titolo di IVA possa gravare sui beneficiari del contributo o sull’amministrazione comunale, dato che ciò configurerebbe un ulteriore e ingiustificato aggravio di spesa legato alla specificità del regime fiscale dell’amministratore.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 118 – 19


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