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Marche, del. n. 42 – Indennità di funzione nei piccoli Comuni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione delle indennità di funzione spettante agli amministratori locali dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 42/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre 2019, hanno ribadito, in linea con la giurisprudenza contabile formatasi in materia, che l’indennità di funzione degli amministratori locali, anche nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, deve essere calcolata facendo riferimento agli importi tabellari, suddivisi per classe demografica, di cui al D.M. 119/2000, con la decurtazione del 10%, prevista dall’art.1, comma 54, della legge 266/2005, senza dover far riferimento ad alcun tetto di spesa complessivo (si veda Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 35/2016; Corte dei Conti, Sez. Riunite, del. 1/2012; Corte dei Conti, Sez. Contr. Lazio, del. 230/2014).

I magistrati contabili, richiamando quanto ritenuto dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. Del. 35/2016, hanno ribadito che l’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori locali è sottratta alla disciplina dell’art. 1, comma 136, della legge 56/2014 di contenimento e neutralizzazione dei possibili incrementi di spesa.

La Corte dei Conti ha, inoltre, precisato che l’art. 16, comma 18, del d.l. 118/2011 che dispone la non applicabilità dell’indennità di funzione al consigliere del Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, che svolga anche funzioni di vicesindaco, è stato abrogato.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, sez. contr. Marche, nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti l’indennità di funzione deve essere decurtata del 10%, senza dover far riferimento ad alcun tetto di spesa complessivo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 42 – 19


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