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Lombardia, del. n. 385 – Retroattività del regolamento incentivi per funzioni tecniche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere nel regolamento comunale degli incentivi per funzioni tecniche un’efficacia retroattiva, al fine di poter ripartire gli incentivi accantonati in bilancio e maturati per attività svolte, in assenza di regolamento, tra l’entrata in vigore dell’art. 13 bis del d.l. 90/2014 e dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 385/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre 2019, hanno precisato che il regolamento comunale può disporre anche con effetto retroattivo la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, per attività svolte in precedenza, laddove le somme siano state accantonate (si veda Corte dei Conti Sez. Contr. Liguria, del. 31/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr., Piemonte, del. 135/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. 185/2017 e del. 191/2017; Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. 353/2016).

I magistrati contabili hanno ribadito che il regime previgente in materia di incentivi per funzioni tecniche continua ad operare in relazione a procedure e contratti, i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, poiché le nuove disposizioni si applicano alle sole procedure bandite successivamente.

La Corte dei Conti ha ribadito altresì che il regolamento può disciplinare la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche nel rigoroso rispetto dei limiti e dei parametri che la normativa previgente al d.lgs. 50/2016 imponeva.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, il regolamento comunale può disporre la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche svolte e accantonate nel regime normativo previgente al d.lgs. 50/2016, con effetto retroattivo, fermo restando il rispetto dei limiti e dei parametri  previsti dalla normativa previgente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 385 – 19


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