Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Il concorrente a una gara non può opporsi alla richiesta di accesso agli atti


La partecipazione al procedimento a evidenza pubblica determina, implicitamente, la rinuncia dei partecipanti a formulare riserve o opposizioni all’accesso degli atti prodotti, non risultando, al di là dei limiti specifici stabiliti per legge, particolari ragioni di riservatezza.

Questo il principio sancito dal Tar Basilicata, con l’ordinanza n. 727/2019, con la quale si affronta nuovamente la controversa questione relativa all’esercizio del diritto di accesso agli atti, nell’ambito di una gara ad evidenza pubblica.

Il provvedimento anzidetto veniva emesso dai giudici amministrativi nel procedimento avviato dal ricorrente per l’annullamento di un provvedimento di aggiudicazione. Quest’ultimo veniva adottato al termine di una procedura negoziata di urgenza, indetta per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti dell’impianto di depurazione della città. In detto giudizio, la ricorrente formulava altresì istanza di accesso alla “documentazione di gara” ed ai “verbali di gara ed i relativi allegati”, voleva visionare anche la documentazione ammnistrativa e l’offerta tecnica, presentate dall’ATI aggiudicataria.

Il TAR ha ritenuto di accogliere la richiesta d’accesso agli atti per due ordini di ragioni:

  1. nell’ambito di tutti i procedimenti di evidenza pubblica non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli candidati, in quanto tali procedure risultano caratterizzate da una competizione e da un giudizio di relazione fra tutti i concorrenti, i quali, partecipando alla selezione, “deve ritenersi che abbiano implicitamente già acconsentito all’accesso dei loro elaborati, che, peraltro, una volta acquisiti nell’ambito del procedimento amministrativo, escono dalla sfera giuridica personale dei concorrenti, i quali perciò non assumono più la veste di controinteressati al diritto di accesso”;
  2. ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016 nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici sono esclusi dal diritto di accesso “le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”, per cui da tale norma si desume agevolmente che deve essere senz’altro consentito l’accesso alla documentazione amministrativa ed all’offerta economica, mentre possono essere sottratte all’accesso esclusivamente le parti delle offerte tecniche, caratterizzate dal regime di segretezza di cui all’art. 98 d.lgs. 30/2005.

Questa la conclusione alla quale sono giunti i giudici amministrativi, fornendo così indicazioni utili, anche sotto il profilo operativo, per il RUP delle stazioni appaltanti (e per le stesse imprese partecipanti alle competizioni di gara).

 

Leggi la sentenza
Tar Basilicata Sent. n. 727-2019


Richiedi informazioni