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Controllo pubblico congiunto: la delibera Anac


L’Anac ha pubblicato il 25 settembre 2019 la deliberazione n. 859, concernente la “Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell’avvio del procedimento di vigilanza per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013”.

A seguito delle indicazioni fornite nella delibera 1134/2017, in materia prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle p.a. e degli enti pubblici economici, l’Anac ha rilevato difficoltà attuative da parte degli organismi partecipati nel comprendere se sia o meno configurabile il controllo pubblico congiunto ai fini dell’applicazione della vigente normativa in commento.

Il legislatore, sia nella legge 190/2012 e che nel d.lgs. 33/2013, ha fatto espresso rinvio alla nozione di società a controllo pubblico prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) e m) del d.lgs. 175/2016, secondo cui le società a controllo pubblico sono quelle in cui una o più p.a. esercitano poteri di controllo così come definiti dall’art. 2359 c.c.

Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge, statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

L’Anac, ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, ha precisato che:

  • è confermata la configurabilità del controllo pubblico, anche congiunto, nelle società in house, come già espresso nella delibera Anac 1134/2017;
  • considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale, quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, ai fini dell’applicabilità delle norme previste per le società in materia di anticorruzione e trasparenza;
  • la società che intenda sottrarsi alla configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l’assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria;
  • ove la partecipazione pubblica non sia maggioritaria e sussistano dubbi sulla qualificazione della società, l’Autorità potrà chiedere alla società ogni informazione utile per lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza, al fine di accertare la configurabilità delle ulteriori ipotesi di influenza pubblica dominante;
  • viene infine confermata l’applicabilità delle definizioni contenute nell’art. 1 del d.lgs. 39/2013 per l’individuazione degli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Leggi la delibera
Anac Delibera_ 859_ 2019

 


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