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Campania, del. n. 196 – Tari nel calcolo FCDE


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla necessità o meno dell’inclusione delle entrate derivanti dalla TARI tra quelle soggette a calcolo e svalutazione tramite il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 196/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre 2019, hanno chiarito che in caso di parziale riscossione della TARI, il Comune non può effettuare svalutazioni analitiche legate alle caratteristiche del tributo o dei creditori, ma deve ricorrere al FCDE, al fine di assicurare le risorse mancanti per il raggiungimento del pareggio bilancio, prescritto dall’art. 162 del d.lgs. 267/2000.

La Corte dei Conti ha precisato che il FCDE opera sugli equilibri di bilancio a livello macro, agendo sul piano dei saldi finali e non sull’analiticità tecnica giuridica delle singole coperture di spesa, diversamente dalla TARI che, al contrario, è finalizzata alla copertura, a livello micro, della singola spesa afferente al servizio di smaltimento di rifiuti.

I magistrati contabili, richiamando la Corte dei Conti, Sez. Contr., Sicilia del. 113/2016, hanno ribadito che la TARI deve assicurare l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, ex art. 1, comma 654, della legge 147/2014, a differenza del FCDE che ha il fine di garantire il mantenimento degli equilibri effettivi di bilancio nella continuità degli esercizi finanziari.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti della Campania, in caso di parziale riscossione della TARI, il Comune non può effettuare ulteriori svalutazioni analitiche in relazione al mancato gettito fiscale, ma deve garantire la copertura delle risorse mancanti, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, attraverso il solo ricorso al FCDE.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 196 – 19


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