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Lombardia, del. n. 356 – Spesa personale dei comuni “fusi”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al corretto limite alla spesa di personale per i comuni nati a seguito di fusione tra enti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 356/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre 2019, hanno ricordato la sussistenza del regime di favor riconosciuto dal legislatore ai comuni nati a seguito di fusione, ai sensi dell’art. 1, comma 450, legge 190/2014, che dispone la non applicabilità dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente per i primi 5 anni, fermo restando il divieto del superamento della somma della media della spesa per il personale, sostenuta da ciascun ente, nel triennio precedente alla fusione.

I magistrati contabili hanno ricordato che il trattamento di favore riservato dal legislatore nazionale all’incentivazione della fusione tra comuni, è dovuto al fatto che è il nuovo ente, una volta a regime, dovrebbe determinare una diminuzione di spesa e un più efficace impiego di risorse umane e finanziarie rispetto alla situazione antecedente alla fusione.

Ai Comuni nati a seguito di fusione non si applicano i vincoli assunzionali, prescritti dalla normativa vigente, nei primi 5 anni, fermo restando il divieto di superamento della somma della media della spesa per il personale, sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 356 – 19


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