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Verifica anomalia offerte economiche: le giustificazioni possono modificare alcune voci di costo


In sede di verifica dell’anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica,nel rispetto del principio dell’immodificabilità dell’offerta.

Questo il principio sancito dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 4400/2019, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta e aggiudicataria di un appalto del servizio di refezione scolastica e riformato la sentenza del Tar Piemonte 1360/2018.

Nel caso di specie, la CUC di un Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale.

A seguito della verifica dell’anomalia delle offerte, la commissione aveva ritenuto le giustificazioni presentate dalla prima classificata con esito positivo, aggiudicando il servizio.

L’atto di aggiudicazione dell’ente era stato impugnato dalla seconda classificata, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, nonché l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza e il Tar aveva accolto il ricorso e annullato il provvedimento di aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria aveva impugnato la sentenza di primo grado di fronte al Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi hanno chiarito che è consolidato il principio per il quale nelle procedure di gara, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta, nonché l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2019, n. 2496; III, 29 marzo 2019, n. 2079; V, 5 marzo 2019, n. 1538); come pure quello per cui la valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, insindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 1019, n. 69; VI, 3 dicembre 2018, n. 6838).

In relazione al costo per il personale, va precisato che l’assenza di motivazione, nel verbale della commissione impugnato, sulla conformità della retribuzione con la previsione delle tabelle ministeriali in vigore per la provincia di riferimento non significa, come invece, ritenuto dal giudice di primo grado, che sia mancata detta verifica, posto che, per principio costante, l’amministrazione è tenuta a specifica motivazione solo in caso di ritenuta anomalia dell’offerta e non anche qualora reputi l’offerta congrua.

Secondo il Consiglio di Stato, la sentenza di primo grado deve essere riformata in quanto non vi è una compiuta spiegazione delle ragioni che avrebbero dovuto indurre a ritenere l’offerta dell’aggiudicataria complessivamente inaffidabile.

Infine, i giudici amministrativi hanno chiarito che le valutazioni espresse dalla commissione non integrano quel vizio macroscopico per il quale è consentito al giudice amministrativo rivedere il giudizio di congruità dell’offerta.


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