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d.l. Crescita: i chiarimenti della RGS


La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare 23 luglio 2019, n. 23 avente ad oggetto “Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, articolo 4-quater. Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile”.

La circolare ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche sperimentali, introdotte dal c.d. Decreto Crescita, d.l. 32/2019, convertito in legge 55/2019, per gli anni 2019/2021, al fine di consentire un’applicazione uniforme e chiara delle norme da parte delle Amministrazioni, e alla semplificazione delle procedure di assegnazione dei fondi.

Di seguito, i principali chiarimenti forniti dalla RGS:

  • le richieste di riassegnazione alla spesa (sia di parte corrente, che di conto capitale) di entrate, finalizzate per legge al finanziamento di specifici attività, devono trovare puntuale riscontro in un cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
  • i residui di stanziamento delle spese in conto capitale possono essere conservati per due esercizi. Nel caso, invece, di stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’anno, la conservazione delle somme non impegnate può essere protratta per i successivi tre esercizi;
  • per i residui delle spese in conto capitale non pagati, il meccanismo della perenzione (ovvero dell’estinzione degli effetti amministrativi) scatterà dopo sei esercizi successivi a quello di assunzione dell’impegno;
  • le modifiche introdotte ai termini di conservazione dei residui propri e di stanziamento afferenti alle spese in conto capitale saranno applicabili anche ai residui provenienti da esercizi precedenti all’anno 2019 e ancora disponibili in bilancio;
  •  Circolare-del-23-luglio-2019-n-23le suddette modifiche normative hanno carattere sperimentale, pertanto, a partire dal 2022, i termini di conservazione torneranno a essere quelli precedenti all’entrata in vigore della norma, sia per la competenza, che per i residui;
  • estensione della facoltà di re-iscrivere, nella competenza degli esercizi successivi, le somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio, relative anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. In tal caso, le richieste saranno valutate caso per caso.

 

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