Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Rimborso spese mediche: non sono soggette a tassazione


Il dipendente ha diritto a fruire della detrazione delle spese mediche sostenute e, pertanto, non deve assoggettare a tassazione (separata) le somme erogate dall’Amministrazione, a titolo di rimborso delle predette spese.

Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 285 del 25 luglio 2019.

Nel caso di specie, l’Amministrazione istante avevo chiesto di conoscere il tipo di tassazione da applicare al rimborso delle spese mediche.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente.

L’amministrazione istante,datore di lavoro, per lo specifico Ccnl. applicato è tenuta al rimborso spese, a favore dei propri dipendenti, a fronte di spese mediche debitamente documentate.

Le somme corrisposte a tale titolo concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e su tali somme, l’Amministrazione datore di lavoro dovrà operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Infine, viene attribuita la detrazione spettante ai dipendenti stessi in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.


Richiedi informazioni