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Autorizzazioni: le istanze sono soggette a imposta di bollo


La denuncia delle opere in cemento armato è soggetta a imposta di bollo.

Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 319 del 25 luglio 2019.

Nel caso di specie, un Comune aveva chiesto se fosse corretto richiedere l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16,00 euro per i documenti relativi alla denuncia di opere edilizie in cemento armato.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono assoggettati all’imposta di bollo tutte le istanze finalizzate al rilascio di una autorizzazione, quale ad esempio:

– La denuncia delle opere in conglomerato cementizio, munita dell’attestazione di avvenuto deposito. Per quanto riguarda gli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavoratori, l’imposta e’ obbligatoria solo in caso d’uso, ossia qualora sia richiesta la registrazione;

– La realizzazione degli interventi di sopraelevazione degli edifici;

Relativamente all’istanza è prevista l’imposta di bollo, fin dall’origine, per ogni foglio.

L’Agenzia ha precisato che sono assoggettate all’imposta di bollo:

– le istanze dirette allo sportello unico dell’edilizia, che i provvedimenti di autorizzazione o di diniego alla sopraelevazione;

– Il deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo.

Al contrario, non è assoggettata all’imposta di bollo, il deposito delle varianti, in quanto tale atto si limita esclusivamente ad acquisire la documentazione degli atti.

 


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