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Impugnazione dell’aggiudicazione: il termine decorre dalla relativa comunicazione


Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla relativa comunicazione e non dal momento eventualmente successivo, in cui la stazione abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3879 del 10 giugno 2019.

Nel caso di specie il ricorso proposto dall’operatore economico era stato dichiarato irricevibile per tardività.

L’operatore aveva contestato l’erronea declaratoria d’irricevibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che il termine per la proposizione dell’impugnazione dell’aggiudicazione decorrerebbe dalla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, e cioè dal momento in cui l’aggiudicazione diviene efficace, anziché dalla relativa comunicazione.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. è chiaro nel prevedere il decorso del termine per l’impugnazione a far data dalla comunicazione dell’aggiudicazione (ex art. 76, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016).

Su tutt’altro piano si colloca la verifica in ordine al possesso dei requisiti che, a norma dell’articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, incide solo sull’efficacia dell’aggiudicazione.

In proposito la giurisprudenza non ha mancato di rimarcare che la verifica dei requisiti condiziona solo l’operatività degli effetti giuridici dell’aggiudicazione, e che questi effetti, che si producono solo nei confronti del solo aggiudicatario e dell’amministrazione aggiudicatrice, sono essenzialmente rappresentati dalla possibilità, per le parti, di procedere alla stipulazione del contratto.

Diversamente, per i terzi concorrenti non aggiudicatari, l’atto lesivo che hanno l’onere di impugnare tempestivamente è costituito dall’aggiudicazione, indipendentemente dall’efficacia di questa (Tar Sardegna, sent. n. 792/2017; Consiglio di Stato, sent. n. 1952/2017, n. 2082/2014, n. 2872/2014; Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. n. 31/2012).


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